RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE

SECONDA SEZIONE CC 17 GENNAIO 2012, N. 5611/12 RICORRENTE P. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Violenza o minaccia ad un corpo politico – Minacce rivolte ad un Sindaco – Integrazione del reato. Ai fini dell’integrazione del reato di violenza o minaccia ad un corpo politico o amministrativo o giudiziario non è necessario che la minaccia sia fatta in presenza dell’organo collegiale riunito, essendo invece sufficiente la coscienza e volontà da parte dell’agente di dirigere la minaccia ad un corpo con lo scopo di impedirne o turbarne l’attività, cosicché anche la minaccia rivolta ad uno dei membri del corpo assume decisiva rilevanza fattispecie di minacce indirizzate mediante missiva ad un Sindaco . Nel senso che ad integrare il reato di minaccia ad un corpo giudiziario è sufficiente che la minaccia venga indirizzata nei confronti del collegio o di taluni suoi componenti, Sesta Sezione, n. 2810/95, CED 201076. Si è inoltre affermato che non può ritenersi sussistente il reato qualora la condotta violenta o minacciosa non sia diretta ad un organo collegiale o ad una sua rappresentanza, qualificabile, quest'ultima, come tale, solo nel presupposto che ad essa sia attribuito il potere di agire in nome e per conto del collegio Sesta Sezione, n. 32869/05, CED 231661 . Analogamente, nel senso che per corpo” politico, amministrativo o giudiziario deve intendersi una autorità collegiale che eserciti una delle suddette funzioni, in modo da esprimere una volontà unica tradotta in atti che siano riferibili al collegio e non ai singoli componenti che alla formazione di tale volontà concorrono, Sesta Sezione, n. 2636/00, CED 215777 fattispecie nella quale la S.C. ha escluso che possa integrare la nozione suddetta un comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri . TERZA SEZIONE UP 17 GENNAIO 2012, N. 5040/12 RICORRENTE T. ED ALTRO PROCEDIMENTI SPECIALI. Applicazione della pena su richiesta delle parti – Sentenza - Omessa previsione della non menzione – Ricorso per cassazione – Interesse ad impugnare - Esclusione. E’ inammissibile per difetto di interesse a impugnare, il ricorso contro la sentenza di applicazione della pena che, difformemente da quanto concordato dalle parti sub specie di condizione della richiesta, non prevede espressamente il beneficio della non menzione della condanna, in quanto l'applicazione di tale beneficio in caso di patteggiamento discende direttamente dagli artt. 24, comma primo, lett. e e 25, comma primo, lett. e del Dpr n. 313 del 2002 che infatti dispongono che nei certificati generale e penale, richiesti dall'interessato, non siano riportate, tra le altre, le iscrizioni relative ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale” L’affermazione perpetua, con riferimento alle nuove disposizioni del Dpr n. 313 del 2002, quanto già pronunciato dalla Corte con riferimento all’oggi abrogato articolo 689, comma secondo, lett. a , n. 5 e comma secondo, lett. b , cod. proc. pen. Quarta Sezione, n. 22951/01, CED 219111 Quinta Sezione, n. 9531/92, CED 192252 . QUINTA SEZIONE UP 20 DICEMBRE 2011, N. 4920/12 RICORRENTE V. ARMI. Armi improprie - Nozione – Fattispecie. Rientrano, nella categoria delle cosiddette armi improprie”, ovvero di quelle che solo occasionalmente possono servire per offendere la persona, tutti gli oggetti indicati nell’articolo 4, comma secondo, della l. n. 110 del 1975 che, ampliando la relativa nozione, in precedenza limitata, in virtù degli artt. 42, comma 2, t.u.l.p.s. e 80 del regolamento, ai soli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, ha ricompreso in essa, oltre a tali strumenti ed agli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi altro strumento che, con riguardo alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali è portato, sia ritenuto chiaramente utilizzabile per l’offesa alla persona. Conseguentemente anche un tubo di gomma, usato in un contesto aggressivo, diventa strumento atto ad offendere e costituisce arma anche ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’articolo 585 cod. pen. La decisione appare espressione di principio del tutto incontroverso nella giurisprudenza della Corte in precedenza, con riferimento ad un bastone di legno, Quinta Sezione, n. 11872/2000 ad un manico di scopa e ad un ombrello, Quinta Sezione, n. 27768/10, CED 247888 ad un randello di legno, Quinta Sezione, n. 4405/09, CED 242617 ad un pezzo di legno, Quinta Sezione, n. 28622/08, CED 240431 ad un bicchiere di vetro, Quinta Sezione, n. 28207/08, CED 240448 ad una bottiglia, Quinta Sezione, n. 5533/81, CED 149198 a dei sassi, Prima Sezione, n. 503/94, CED 196940 e Quinta Sezione, n. 43348/08, CED 241669 ad un mattone di cemento, Quinta Sezione, n. 2902/95, CED 201048. TERZA SEZIONE UP 12 GENNAIO 2012, N. 4443/12 RICORRENTE M. PROSTITUZIONE. Inserzione pubblicitaria su sito web – Favoreggiamento della prostituzione – Integrazione – Condizioni. Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi pubblichi su un sito internet inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, ove non accompagnata da ulteriori attività finalizzate a rendere più allettante l’offerta e a facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti, come ad esempio di realizzazione di servizi fotografici appositi in tal modo ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta – cliente. Nella fattispecie, ritenuta non integrare il reato, l’imputato si era limitato a ricevere l’annuncio già corredato di fotografie . La pronuncia appare pienamente collimante con la precedente affermazione di Terza Sezione n. 23643/09, ove, infatti, si era, analogamente, enunciato integrare il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di pubblicazione su un sito web di inserzioni pubblicitarie di donne che si offrono per incontri sessuali, purché accompagnata da ulteriori attività finalizzate ad agevolarne la prostituzione, al fine di rendere più allettante l'offerta e di facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti, come ad esempio, appunto, l’interessarsi alle foto delle donne da pubblicare, il contattare il fotografo per fare delle nuove foto, il far sottoporre le donne a servizi fotografici erotici. TERZA SEZIONE UP 20 DICEMBRE 2011, N. 4435/12 RICORRENTE S. EDILIZIA. Costruzione ex articolo 3 del Dpr n. 380 del 2001 – Nozione – Fattispecie. Non integra il reato di cui all’articolo 44 lett. b del Dpr n. 380 del 2001 la condotta di realizzazione di una piccola baracca in legno di superficie prossima ad un metro quadrato, di altezza modesta ed incompatibile con anche solo temporanee finalità abitative e non ancorata stabilmente al suolo, non rientrando la stessa nel concetto di costruzione” di cui all’articolo 3 del Dpr n. 380 del 2001. Nel vigore della legge n. 1150 del 1942, si era affermato, con riferimento a baraccain legno costruita sopra una piattaforma di cemento, che per la costruzione di qualsiasi manufatto, anche se completamente in legno, purché, tuttavia, stabilmente infisso al suolo, era richiesta la licenza edilizia Terza Sezione, n. 7527/79, CED 142829 . Nel senso poi che è configurabile il reato di costruzione in assenza del permesso di costruire nel caso di realizzazione di un manufatto adibito a stalla per il ricovero degli animali, in quanto lo stesso non può qualificarsi come pertinenza, Terza Sezione, n. 35218/07, CED 237226.