RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE

SESTA SEZIONE UP 18 GENNAIO 2012, N. 5010/12 RICORRENTE P. M. IN PROC. B. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Pubblico ufficiale – Esercizio di attività economica in assenza di autorizzazione – Reato di abuso d’ufficio – Integrazione – Esclusione – Ragioni. L’esercizio da parte del pubblico ufficiale di un’attività economica privata per la quale lo stesso non abbia chiesto né ottenuto la necessaria autorizzazione non integra in sé e per sé la condotta del delitto di abuso d’ufficio, ma costituisce illecito disciplinare, giacché la norma che pone il divieto per il pubblico ufficiale di svolgere una concorrente attività privata non è volta a regolare quello svolgimento delle funzioni o del servizio” che l’articolo 323 cod. pen. pone come presupposto del reato. L’affermazione è inedita. SESTA SEZIONE UP 12 GENNAIO 2012, N. 5006/12 RICORRENTE P. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Pubblico ufficiale – Omessa restituzione dell’autovettura di servizio al termine del suo utilizzo – Reato di peculato – Integrazione – Esclusione – Ragioni. Non integra il reato di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, non dovendo più utilizzare l’autovettura di servizio per soddisfare le esigenze in vista delle quali gli era stata consegnata, ometta di restituirla tempestivamente a chi di dovere, difettando nella stessa l’elemento essenziale dell’appropriazione. La pronuncia precisa in motivazione che tale condotta potrebbe, al più, rilevare sotto il profilo disciplinare ma non sotto quello penale posto che, appunto, altro è il ritardato negligente adempimento dell’obbligo di restituzione e altra è l’appropriazione illecita, penalmente rilevante, che si realizza mediante l’uso della cosa pubblica a fini privati. SESTA SEZIONE UP 17 NOVEMBRE 2011, N. 4689/12 RICORRENTE A. GIUDIZIO. Istruzione dibattimentale - Denuncia della persona offesa – Contestazioni – Utilizzazione - Condizioni. In materia di esame delle parti private, può essere acquisita al fascicolo del dibattimento, se contenuta in quello del P. M. e utilizzata per le contestazioni, la denuncia presentata dalla parte offesa. La decisione, esemplificativa di un indirizzo incontroverso, si allinea sul punto alle analoghe affermazioni di Seconda Sezione, n. 14318/99, CED 215087 e Seconda Sezione, n. 6797/95, CED 201774. Va ricordato, del resto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 407 del 1994, ha escluso che la previsione dell’articolo 500 cod. proc. pen. impedisca di potere contestare al denunciante – persona offesa, esaminato quale testimone, le diverse circostanze dallo stesso dedotte in denuncia. SECONDA SEZIONE UP 8 NOVEMBRE 2011, N. 5572/12 RICORRENTE F. REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Truffa – Differimento delle azioni esecutive a seguito di inadempimento – Ingiusto profitto – Configurabilità. In tema di truffa, costituisce ingiusto profitto il differimento dell’avvio delle azioni recuperatorie o esecutive esercitabili a seguito dell’inadempimento di un’obbligazione, stante il vantaggio patrimoniale in favore del debitore discendente da tale differimento né la rilevanza penale del fatto è esclusa dalla circostanza che il danno da ritardato adempimento trova ristoro con il decorso degli interessi legali, riferibili, al più, al solo danno patrimoniale e non anche morale. L’affermazione è inedita. TERZA SEZIONE UP 20 OTTOBRE 2011, N. 3587/12 RICORRENTE P.G. IN PROC. S. REATI CONTRO LA FAMIGLIA. Sottrazione all’obbligo di mantenimento in sede di separazione – Normativa applicabile – Art. 570 cod. pen. La sottrazione all’obbligo di mantenimento del coniuge disposto in sede di separazione integra, ove presenti gli ulteriori requisiti, il reato di cui all’articolo 570 cod. pen. e non già il reato di cui all’articolo 12 sexies l. n. 898 del 1970, giacché l’articolo 3 l. n. 54 del 2006 Disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli” , il quale dispone che in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12 sexies cit., va inteso come riferito esclusivamente ai provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli e non già del coniuge separato. L’interpretazione restrittiva” dell’articolo 3 della l. 8 febbraio 2006, n. 54, appare consonante con quanto già affermato da Sesta Sezione, n. 36263/11, CED 250879. Vedasi anche nel senso che la violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell'articolo 12-sexies legge 1° dicembre 1970, n. 898, stante il richiamo operato dalla previsione di cui all'articolo 3 legge 8 febbraio 2006, n. 54 recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli , riguarda unicamente l'inadempimento dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli minorenni e maggiorenni , dovendosi escludere invece l'inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la tutela già predisposta dall'articolo 570 cod. pen., Sesta Sezione, n. 16458/11, CED 250090.