RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE

Terza sezione cc 18 ottobre 2011, numero 40033/11 ricorrente c. Edilizia e urbanistica. Reato ex articolo 44 lett. b Dpr numero 380 del 2001 – Ultimazione del manufatto – Individuazione – Criterio – Fattispecie. In tema di reato di realizzazione di manufatto abusivo, deve ritenersi ultimato l’edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come desumibile dall’articolo 25, comma primo, del d.p.r. numero 238 del 2001, che fissa entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento” il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Nella specie, relativa ad eccepita prescrizione, la Corte ha condiviso il ragionamento dei giudici di merito che avevano ritenuto non ultimato il manufatto per il quale mancava l’agibilità, pur essendo state da anni attivate le utenze telefoniche e di energia elettrica . Va ricordato che, per consolidata giurisprudenza, il momento di consumazione del reato de quo, rilevante ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione, è individuato nella realizzazione delle rifiniture esterne ed interne dell’immobile atteso anche che la particolare nozione di ultimazione, contenuta nell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985 numero 47 e che anticipa tale momento a quello della ultimazione della struttura, è funzionale ed applicabile solo in materia di condono edilizio e non anche per stabilire in via generale il momento consumativo del reato di costruzione in difetto di permesso a costruire tra le altre, Terza Sezione, numero 8172/10, CED 246221 numero 33013/03, CED 225553 numero 11808/99, CED 215035 . La pronuncia qui segnalata, preceduta da altra conforme numero 38216/11, sempre della Terza Sezione, inedita, parrebbe spostare il momento di consumazione ad uno stadio successivo rispetto a quello dell’ultimazione delle finiture, prendendo appunto in considerazione il possesso dei requisiti di agibilità e abitabilità dell’immobile, nemmeno desumibili, nella specie, secondo la Corte, dall’effettiva utilizzazione del manufatto. Terza sezione up 11 ottobre 2011, numero 37080/11 ricorrente s. Armi. Attenuante del fatto di lieve entità – Armi improprie – Applicabilità – Fattispecie. L’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’articolo 4, comma terzo, l.numero 110 del 1975 si applica a tutte le armi improprie indicate nell’articolo 4, comma secondo nella specie coltello a serramanico , e non ai soli oggetti atti ad offendere. Nel medesimo senso, tra le altre, Prima Sezione, numero 16767/10, CED 246931 numero 10409/10, CED 246503 Prima Sezione, numero 7882/97, CED 208265 Prima Sezione, numero 1664/97, CED 206935 Prima Sezione, numero 8346/84, CED 166018. Nel senso, invece, dell’inapplicabilità dell’attenuante al porto ingiustificato d’armi da punta e taglio, stante la necessità di intendere in maniera circoscritta la nozione degli oggetti” atti ad offendere come richiamata dal comma terzo, tra le altre, Sezione Feriale, numero 33396/09, CED 244643 Sezione Prima, numero 9935/98, CED 211288. Seconda sezione cc 5 ottobre 2011, numero 38550/11 ricorrente b. e altri Procedimenti speciali. Applicazione della pena – Reato in continuazione con altri già giudicati con rito ordinario – Limite della sanzione di cinque anni - Applicabilità. In tema di applicazione della pena per reati posti in continuazione con altri già giudicati con rito ordinario, opera comunque il limite della sanzione dei cinque anni di pena detentiva ex articolo 444, comma primo, cod. proc. penumero , non circoscritto al solo caso di unificazione di reati tutti giudicati con il rito speciale. Secondo l’articolo 188 disp. att. cod. proc. penumero , nel caso di sentenze di patteggiamento pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il P.M. possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato sempre che la pena detentiva complessiva non superi, nelle ipotesi, rispettivamente dei commi 1 e 1 bis dell’articolo 444, i cinque anni ovvero i due anni di pena detentiva. Dal canto suo l’articolo 137 disp. att. contempla invece il possibile riconoscimento del concorso formale o della continuazione fra reati in parte oggetto di sentenze di applicazione della pena e in parte oggetto di ordinarie pronunzie di condanna, senza nulla affermare quanto al limite della sanzione. La Corte ha sino ad oggi prevalentemente affermato che il limite della sanzione applicabile secondo il disposto dell'articolo 188 delle norme att. cod. proc. penumero - che disciplina, appunto, il riconoscimento del concorso formale o della continuazione in executivis con riguardo a fatti considerati in più sentenze di applicazione della pena su richiesta - riguarda il solo cumulo di pene applicate mediante il rito speciale, e non impedisce la determinazione di più gravi sanzioni ove detto cumulo coinvolga anche reati oggetto di procedimenti definiti con rito ordinario Seconda Sezione, numero 33835/03, CED 228294 Prima Sezione, numero 42568/04, CED 230145 Prima Sezione, numero 7374/07, CED 236246 Prima Sezione, numero 24705/08, CED 240804 Prima Sezione, numero 3126/97, CED 207754 Quinta Sezione, numero 248/96, CED 203879 . Va tuttavia segnalato il diverso, minoritario, indirizzo, cui appare adeguarsi anche la pronuncia qui segnalata, secondo cui, anche nell’ipotesi di concorso fra reati per i quali sia stata applicata la pena su richiesta delle parti ed altri reati in relazione ai quali la pena sia stata irrogata in seguito al giudizio ordinario, non si può comunque prescindere dall'osservanza del limite invalicabile dei due o oggi dei cinque anni di pena detentiva Seconda Sezione, numero 2709/97, CED 207316, Prima Sezione, numero 12305/02, CED 221080 Seconda Sezione, numero 1711/94, CED 197340 . Terza sezione up 22 settembre 2011, numero 40012/11 ricorrente numero Reati contro la moralita’ pubblica e il buon costume. Atti contrari alla pubblica decenza – Effettiva percezione da parte di terzi dell’atto – Necessità - Esclusione. Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato di atti contrari alla pubblica decenza, che gli stessi siano effettivamente percepiti da terzi, essendo invece sufficiente la mera possibilità della loro percezione. In precedenza, nel medesimo senso, Terza Sezione, numero 15678/10, CED 246972 l’assunto trae fondamento, evidentemente, dalla condizione di luogo di commissione del fatto richiesta dall’articolo 726 cod. penumero , ivi ricomprendendosi, oltre al luogo esposto al pubblico, anche il luogo pubblico o aperto al pubblico. Terza sezione up 7 luglio 2011, numero 38207/11 ricorrente p.m. in proc. r. Cause di estinzione del reato. Prescrizione – Atti interruttivi - Decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale – Inclusione. Rientra, nella nozione di decreto che dispone il giudizio immediato”, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 160 cod. penumero , anche il decreto di giudizio immediato emesso dal giudice a seguito dell’opposizione dell’imputato a decreto penale. La pronuncia, senza indulgere a letture analogiche dell’articolo 160 cod. penumero , del resto inibite dalla sentenza di Sez. Unumero , numero 21833/07, CED 236372 , rifiuta una ingiustificata lettura restrittiva della nozione di decreto di giudizio immediato aggiungendo, in ogni caso, la ulteriore possibile ricomprensione del decreto ex articolo 464 cod. proc. penumero all’interno altresì della generale nozione di decreto di citazione a giudizio si veda per la ricomprensione in tale lata nozione anche del decreto di citazione a giudizio per il grado d’appello, Sesta Sezione, numero 27324/08, CED 240525 e Quinta Sezione, numero 3420/07, CED 238236 .