RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE

TERZA SEZIONE UP 28 SETTEMBRE 2011, N. 38941/11 RICORRENTE P. PROSTITUZIONE. Reato di favoreggiamento e reato di esercizio di casa di prostituzione - Assorbimento del primo nel secondo - Configurabilità. Il delitto di favoreggiamento dell'altrui prostituzione non può concorrere con il reato di esercizio di una casa di prostituzione poiché quest'ultimo implica sempre una certa facilitazione, che si offre ad una o più prostitute per svolgere la loro attività, con la messa a disposizione dei locali. L'azione, infatti, che è propria del reato di favoreggiamento, costituisce un minus attraverso cui necessariamente passa quella costitutiva dell'esercizio di una casa di prostituzione, conseguentemente, per il principio dell'assorbimento, nel più rimanendo compreso il meno. Ricorre, pertanto, nella specie, non l'ipotesi del concorso di reati pluralità di reati e unità di azioni , ma quella del concorso di norme sotto il profilo della progressione criminosa. La pronuncia si adegua, esattamente in termini, al risalente ma solido orientamento espresso da Terza Sezione, n. 7883/83, CED 160424 n. 893/67, CED 105595 n. 3931/75, CED 133382 n. 524/67, CED 104845 n. 125/67, CED 103838 n. 834/65, CED 099549 per vero, si è anche affermato che il concorso tra i due reati andrebbe escluso solo laddove commessi in un unico contesto d'azione Terza Sezione, n. 15538/90, CED 185848 potendo d'altra parte in tal modo intendersi, come puntualizzato dalla stessa Corte nella pronuncia qui segnalata, che una condotta di favoreggiamento può concorrere qualora la stessa esuli del tutto dai comportamenti che integrano il reato di esercizio di una casa di prostituzione. TERZA SEZIONE UP 28 SETTEMBRE 2011, N. 38941/11 RICORRENTE P. PROSTITUZIONE. Reato di esercizio di una casa di prostituzione - Circostanza aggravante del fatto commesso ai danni di più persone - Configurabilità - Esclusione. In tema di prostituzione, la circostanza aggravante del fatto commesso ai danni di più persone non è configurabile in relazione all'ipotesi dell'esercizio di una casa di prostituzione che implica già di per sé una pluralità di soggetti che in essa si prostituiscono. Sulla base del prevalente orientamento della Corte secondo cui, per integrare il concetto di casa di prostituzione previsto nei nn. 1 e 2 dell'art. 3 della l. 20 febbraio 1958 n. 75, è necessario un minimo, anche rudimentale, di organizzazione della prostituzione, e, quindi, il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone negli stessi locali in tal senso, infatti, tra le altre, Terza Sezione, n. 23657/04, CED 228971 e n. 8600/99, CED 214228 contra, Terza Sezione, n. 21090/07, CED 236739 e n. 2730/00, CED 215759 , la pronuncia qui segnalata trae la logica conseguenza, sino ad oggi non esplicitata, della non compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 4 n. 7 l. n. 75 del 1958 con la fattispecie dell'esercizio di una casa di prostituzione. TERZA SEZIONE UP 13 LUGLIO 2011, N. 37507/11 RICORRENTE M. GIUDIZIO. Atti introduttivi - Questioni concernenti la costituzione di parte civile - Restituzione in termini per la costituzione - Effetti. La disposizione secondo cui le questioni concernenti la costituzione di parte civile sono precluse se non proposte subito dopo il compimento per la prima volta degli adempimenti di cui all'art. 484 cod. proc. pen. si applica anche laddove la costituzione sia avvenuta a seguito di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., avendo detta restituzione l'effetto di riportare la situazione processuale allo status quo ante. Non sono annoverabili precedenti in termini peraltro, ad esemplificazione dell'effetto ripristinatorio del meccanismo di restituzione, si vedano, sia pure in tutt'altro settore, le recenti enunciazioni di Prima Sezione, n. 12903/09, CED 243500, e n. 6266/09, CED 241965, secondo cui l'accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale comporta la scarcerazione del richiedente in riferimento alla pena posta in esecuzione sulla base della menzionata sentenza, ma resta salva l'esecuzione della misura cautelare a suo tempo emessa, che riprende vigore per effetto, appunto, del riacquisto della qualità di imputato. TERZA SEZIONE CC 6 LUGLIO 2011, N. 38944/11 RICORRENTE G. PROCEDIMENTI SPECIALI. Imputato contumace conferente procura speciale per patteggiamento - Contestazione in limine ex art. 517 cod. proc. pen. - Sentenza di applicazione della pena - Legittimità - Ragioni. E' legittima la sentenza di applicazione della pena relativamente a reato aggravato pronunciata su richiesta del difensore con procura speciale di imputato contumace, pur a fronte di circostanza aggravante contestata dal pubblico ministero all'udienza stessa e senza che di quest'ultima sia stata fatta notificazione, tramite il relativo verbale, all'imputato infatti la nullità conseguente deve ritenersi sanata dall'intervenuto accordo delle parti in ordine all'imputazione aggravata risultante dalla nuova contestazione avendo in particolare l'imputato, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, accettato gli effetti della stessa. La pronuncia, che attribuisce effetti sananti alla richiesta di applicazione pena del difensore - procuratore speciale, pur in presenza di un quadro dell'imputazione evidentemente mutato rispetto al momento del rilascio della procura, è intervenuta in una fattispecie in cui, a quanto è dato comprendere, l'imputato era stato dichiarato contumace. Di contro, tuttavia, va segnalato che, secondo un ormai costante orientamento giurisprudenziale, ove l'imputato abbia rilasciato procura speciale al difensore per procedere all'applicazione della pena su richiesta delle parti nella fase preliminare al dibattimento, non potrebbe farsi luogo alla declaratoria di contumacia tra le altre, Prima Sezione, n. 14015/08, CED 240140 n. 26042/03, CED 225274 sì che la possibile applicabilità della disciplina di cui all'art. 520 cod. proc. pen. verrebbe esclusa in radice.