RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SEZIONE FERIALE UP 25 AGOSTO 2011, N. 32941/11 RICORRENTE G. GIUDIZIO. Impedimento a comparire - Richiesta spedita a mezzo fax - Onere di esame del giudice - Presupposti - Conseguenze. In tema di legittimo impedimento a comparire, seppure grava sul giudice l'onere di prendere in esame la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento spedita dal difensore alla cancelleria, prima che abbia inizio l'udienza, a mezzo fax, la mancanza di una specifica disposizione normativa che tale modalità preveda pone a carico della parte instante il rischio dell'intempestività, atteso che l'obbligo del giudice di esaminare la richiesta presuppone che la stessa pervenga alla sua conoscenza in tempo utile. Nella specie si trattava di richiesta, non pervenuta alla conoscenza del giudice perché inviata la notte precedente il giorno fissato per l'udienza con conseguente legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio. Va ricordato comunque che sul tema specifico della possibilità di inoltrare a mezzo fax la richiesta di rinvio per legittimo impedimento persiste tuttora un contrasto giurisprudenziale mentre da un lato, anche di recente, si afferma essere inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza, giustificata da impedimento dell'imputato, documentato da certificato medico, inoltrata a mezzo fax, stante la previsione di cui all'art. 121 cod. proc. penumero che statuisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, essendo il ricorso al telefax, quale forma particolare di notificazione, riservato dall'art. 150 ai soli funzionari di cancelleria tra le altre, Quinta Sezione, numero 11787/10, CED 249829 Quinta Sezione, numero 46954/10, CED 245397 Quinta Sezione, numero 6696/05, CED 233999 , dall'altro, sia pure in termini minoritari, si afferma essere invece consentita la trasmissione di istanze e richieste anche a mezzo fax, non ostandovi il dato letterale dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. penumero , il quale si limita a richiedere che l'impedimento sia prontamente comunicato , senza indicarne le modalità Terza Sezione, numero 10637/10, CED 246338 Quinta Sezione, numero 32964/08, CED 241167 . TERZA SEZIONE CC 13 LUGLIO 2011, N. 34915/11 RICORRENTE D. PROCEDIMENTI SPECIALI. Applicazione della pena su richiesta delle parti - Limitazione ad alcuni dei reati in contestazione - Possibilità - Sussistenza. La richiesta di applicazione della pena può legittimamente investire solo alcuni tra i reati in contestazione conseguentemente dovendo il giudice, nell'applicare detta pena, disporre, per i restanti reati, la trasmissione degli atti al p.m. affinché egli proceda in ordine ad essi. La pronuncia investe la tormentata questione della ammissibilità o meno del cosiddetto patteggiamento parziale . Invero, secondo un primo orientamento della Corte, in difetto di una espressa previsione di legge, tale patteggiamento non può ritenersi vietato, quando il giudice non ritiene che ciò pregiudichi le indagini, potendosi, per i reati non compresi nell'accordo, procedere separatamente. Per queste stesse ragioni, del resto, il giudice, in presenza delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. penumero , sarebbe sempre tenuto a prosciogliere l'imputato, anche quando il proscioglimento riguardi, appunto, solo uno o alcuni dei reati in contestazione Sesta Sezione, numero 22427/08, CED 240571 Prima Sezione, numero 10335/93, CED 197892 Quinta Sezione, numero 248/96, CED 203879, e Quinta Sezione numero 455/96, non massimata . Un secondo orientamento limita il patteggiamento parziale all'ipotesi che per i reati non investiti dall'accordo sussistano cause di non punibilità rilevanti ai sensi dell'art. 129 cit. Seconda Sezione, numero 45907/01, CED 221150 . L'orientamento di gran lunga dominante ritiene tuttavia che, una volta che sia stata compiuta la scelta del rito del patteggiamento, debba seguirne l'applicazione a tutti i reati, legati dal concorso formale o dalla continuazione, oggetto dello stesso processo, dovendosi escludere che esso possa riguardare alcuni soltanto dei fatti-reato, individuati secondo criteri di opportunità legati alla valutazione di probabilità di una decisione favorevole, con la conseguenza che per gli altri il giudizio andrebbe proseguito con il rito ordinario. L'istituto è, infatti, orientato alla rapida definizione dell'intero giudizio, e la richiesta di patteggiamento parziale risulterebbe inammissibile perché una sua utilizzazione differenziata solo per la decisione di alcune imputazioni tra quelle contestate, con la prosecuzione del processo nelle forme ordinarie per le altre imputazioni, risulterebbe incompatibile con le finalità deflattive che caratterizzano il rito Terza Sezione, numero 20899/01, CED 218837 Prima Sezione, numero 6703/06, CED 233409 . La pronuncia qui segnalata aderisce all'orientamento estensivo precisando, tra l'altro, che la deflazione, a ben vedere, vi sarebbe già per il solo fatto che, per effetto del patteggiamento, sia pure circoscritto ad alcuni dei reati in contestazione, il giudizio ordinario verrebbe a propria volta limitato nell'oggetto. La questione, va qui aggiunto, parrebbe, peraltro, testualmente risolta dall'art. 137, comma secondo, disp. att. cod. proc. penumero , che, nel prevedere espressamente la possibilità, per l'imputato di un reato continuato, di richiedere il patteggiamento per alcuni dei fatti-reato e quello ordinario per gli altri fatti, supererebbe di fatto tutte le obiezioni di carattere sistematico mosse dai fautori della tesi dell'incompatibilità tra rito ordinario e riti alternativi. TERZA SEZIONE CC 22 GIUGNO 2011, N. 34621/11 RICORRENTE L. IMPUGNAZIONI. Revisione - Istanza volta a far valere una causa estintiva del reato non rilevata né dedotta prima del giudicato - Ammissibilità - Esclusione. In tema di revisione, non può essere fatta valere una causa di estinzione del reato maturata prima della sentenza di condanna se tale elemento poteva essere dedotto o rilevato nel processo prima della sua definizione, non potendo detto istituto essere utilizzato quale mera impugnazione tardiva. Il principio, pacifico, risulta già affermato, con riferimento alla prescrizione, sempre da Terza Sezione, numero 43421/10, CED 248726 nonché, in tempi più risalenti, da Sez. Unumero , numero 6019/93, CED 193421.