RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SECONDA SEZIONE UP 29 APRILE 2011, N. 32331/11 RICORRENTE M. NOTIFICAZIONI. Decreto di irreperibilità - Ricerche - Mancata utilizzazione dell'utenza cellulare agli atti - Legittimità del decreto. Ai fini della legittima emissione del decreto di irreperibilità non è richiesto che l'autorità giudiziaria utilizzi, per le ricerche dell'imputato, l'utenza cellulare del medesimo risultante dagli atti processuali posto che tale utenza, per il suo carattere mobile, è priva di qualsiasi collegamento certo ad una persona e ad un luogo. La pronuncia si pone in consapevole contrasto con l'affermazione di Prima Sezione, n. 5476/10, CED 245914 secondo cui, invece, è illegittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica pur in possesso dell'autorità competente. Mentre quest'ultima pronuncia aveva infatti sottolineato che per la ritualità del decreto di irreperibilità le ricerche previste dall'articolo 159 cod. proc. pen. al fine di reperire il destinatario della notificazione processuale imputato ovvero indagato ovvero possibile destinatario di provvedimento giudiziale a carico devono svolgersi utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell'autorità procedente, in assenza di indulgenti formalismi atteso il rilievo costituzionale degli interessi tutelati con l'informazione processuale in esame , la decisione qui segnalata precisa che dette ricerche sono finalizzate ad acquisire notizie che consentano di effettuare la notifica, in mancanza di consegna a mani, nei luoghi indicati dall'articolo 157 cod. proc. pen., luoghi tra i quali, tuttavia, non può essere annoverata l'utenza mobile quest'ultima, infatti, non assicurerebbe il contatto con la persona ricercata né, quand'anche tale contatto si realizzasse, lo stesso integrerebbe la notificazione posto che la persona così raggiunta non potrebbe che essere invitata presso gli uffici competenti per ricevere notificazione dell'atto, mentre, d'altra parte, l'imputato non è annoverato tra i soggetti per i quali potrebbe essere utilizzata, nei casi di urgenza, la modalità di notificazione a mezzo telefono. Diversamente invece, secondo la Corte, dovrebbe opinarsi per quanto concernente l'utenza fissa che consente il collegamento con un luogo determinato e permette di allargare la ricerca anche in tale luogo con possibile acquisizione di ulteriori notizie circa la dimora del ricercato. QUINTA SEZIONE UP 25 MAGGIO 2011, N. 32830/11 RICORRENTE P.G. IN PROC. G. E ALTRO REATI CONTRO IL PATRIMONIO. Furto - Circostanza aggravante ex articolo 625 n. 6 cod. pen. - Bagaglio depositato in stanza d'albergo - Applicabilità - Esclusione. In tema di furto, la circostanza aggravante del fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in albergo non ricorre allorquando il bagaglio venga depositato nella stanza o nell'appartamento assegnato al cliente ricorrendo invece allorquando la sottrazione si compia negli ambienti dell'albergo di comune frequentazione o accesso mentre il bagaglio si trovi ivi depositato o in transito. La pronuncia, che trova un precedente analogo nella remota sentenza di Seconda Sezione, n. 653/70, CED 116332, precisa che in caso di furto commesso in camera insorge altra ragione di diversa aggravante che può essere, a seconda dei casi, quella dell'abuso di relazione di prestazione d'opera, o quella dell'introduzione in edificio destinato ad abitazione o quella del mezzo fraudolento o altra ancora. TERZA SEZIONE CC 13 LUGLIO 2010, N. 29915/11 RICORRENTE P.M. IN PROC. A DEMANIO. Occupazione di spazio demaniale - Elemento soggettivo - Requisiti. L'elemento soggettivo del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale, richiede, stante la necessaria connotazione arbitraria della condotta, la precisa consapevolezza di agire in violazione degli elementi normativi della fattispecie, sicché non integra lo stesso la condotta di chi prosegua nell'occupazione del demanio marittimo dopo la scadenza del provvedimento concessorio di cui abbia chiesto tempestivamente il rinnovo. L'affermazione appare ricalcare quella, altrettanto recente, di Terza Sezione, n. 18822/11, Rv. 250010 facendo leva sul fatto che l'interessata aveva nella specie proposto istanza di rinnovo da reputarsi non compatibile con la volontà di usufruire del sito demaniale arbitrariamente , come testualmente richiesto invece dalla norma. Deve tuttavia registrarsi, sempre con riferimento alla concreta fattispecie dell'occupazione proseguita a titolo abilitativo ormai scaduto, un precedente indirizzo più rigoroso apparentemente fondato sulla integrazione del reato meramente condizionata alla intervenuta scadenza Terza Sezione, n. 16570/07, CED 236492 Terza Sezione, n. 25813/05, CED 231817 Terza Sezione, n. 3535/03, CED 223371 Terza Sezione, n. 2545/97, CED 207369 ove si precisa, in particolare, che la protrazione dell'occupazione di spazio marittimo da parte del privato in attesa dell'emanazione del nuovo provvedimento di concessione è da considerarsi arbitraria .