RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza TERZA SEZIONE CC 15 LUGLIO 2011, N. 30382/11 RICORRENTE G. REATI CONTRO LA PERSONA. Violenza sessuale - Circostanza attenuante della minore gravità - Giudizio di comparazione ex articolo 69 cod. penumero - Assoggettabilità - Esclusione. La circostanza attenuante del caso di minore gravità di cui all'articolo 609 bis, comma terzo, cod. penumero , non è soggetta al giudizio di comparazione con le altre circostanze previsto dall'articolo 69 cod. penumero L'affermazione in oggetto, che la sentenza qui segnalata si limita ad enunciare senza procedere ad ulteriori specificazioni o approfondimenti, risulta già contenuta in plurime pronunce della Corte, senza che, peraltro, si registrino affermazioni di segno contrario Terza Sezione, numero 3833/10, CED 249404 e numero 34902/07, CED 237200 . Tuttavia, una volta che si riconosca alla diminuente in oggetto la caratteristica di circostanza attenuante ad effetto speciale, parrebbe difficile sottrarre la stessa alla regola del bilanciamento con circostanze aggravanti la cui valenza, per espresso dettato dell'articolo 69, u. comma, cod. penumero , è generale e idonea ad operare, appunto, anche per le circostanze ad effetto speciale. Del resto, non è dato comprendere perché, in situazioni del tutto analoghe alla presente, la Corte affermi invece, proprio in applicazione di detto articolo 69, l'operatività del giudizio di comparazione si veda, con riferimento alla attenuante di cui all'articolo 73, comma quinto d.P.R. numero 309 del 1990, Sesta Sezione, numero 26334/07, CED 236865 e Quarta Sezione, numero 16444/07, CED 236606 con riferimento all'aggravante ex articolo 80, comma secondo, d. P.R. numero 309 del 1990, Terza Sezione, numero 2134/09, CED 242178 , venendo invece il bilanciamento escluso solo laddove, significativamente, sia la stessa legge a non consentirlo. Né parrebbe sufficiente predicare, come in particolare fa Terza Sezione, numero 34902/07, cit., la obbligatorietà dell'applicazione della circostanza in oggetto allorché ne ricorrano le condizioni , posto che un simile postulato è comune, a ben vedere, anche alle circostanze sopra ricordate. QUARTA SEZIONE UP 9 GIUGNO 2011, N. 28787/11 RICORRENTE P.G. IN PROC. R. CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida in stato di ebbrezza - Prova - Accertamento sintomatico - Rilevanza. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 186 C.d.S., lo stato di ebbrezza può essere accertato in via sintomatica, e dunque indipendentemente dall'accertamento strumentale, per tutte le violazioni considerate dalla norma, restando tuttavia fermo che, ove non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente rientri nelle due fasce di maggior gravità, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve, oggi sanzionata in via meramente amministrativa successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 33 della l. 29 luglio 2010 numero 120. La pronuncia reitera l'indirizzo già affermato da Quarta Sezione, numero 48297/08, CED 242392 che pur inserendosi, evidentemente, nel solco della generale impostazione che riconosce da sempre piena valenza all'accertamento sintomatico e ciò anche dopo le varie modifiche normative succedutesi tra il 2007 ed il 2010 in ragione, soprattutto, del principio del libero convincimento in un sistema connotato dall'assenza di prove legali, appare peraltro, come si dirà subito, più nella forma che nella sostanza differenziarsi da quelle pronunce che hanno limitato l'idoneità dell'accertamento sintomatico alla fattispecie, attualmente sanzionata in via amministrativa, di cui all'articolo 186, comma secondo, lett. a , C.d.S., laddove per le fattispecie più gravi di cui alle lettere b e c della stessa norma sarebbe necessario l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool nel sangue così Terza Sezione, numero 48023/08, CED 241794 Quarta Sezione, numero 47378/08, CED 242765 e numero 26132/08, CED 240850 infatti, poiché presupposto dell'integrazione di tali due ipotesi è il necessario raggiungimento di diversi e progressivi livelli di alcol, solo il ricorso allo strumento tecnico potrebbe, rivelando l'esatta dose di alcol presente nel sangue, consentire di ritenere provato con certezza tale raggiungimento. Peraltro la stessa pronuncia qui segnalata, al di là dell'affermazione di principio in via generale secondo cui, appunto, le modalità di accertamento sintomatico sarebbero onnivalenti, non appare discostarsi in realtà nella sostanza dalle precedenti affermazioni ove si consideri la precisazione circa la necessità di una dimostrazione al di là di ogni ragionevole dubbio della sussistenza delle ipotesi di cui alle lettere b e c è infatti evidente che, per quanto al giudice sia consentito, come testualmente afferma la motivazione, valorizzare eclatanti manifestazioni di ebbrezza attraverso i comportamenti esteriori del conducente , resta comunque difficile raccordare a queste l'esatto superamento delle soglie di gradazione alcolica, in ispecie di quelle volte a differenziare l'ipotesi di cui alla lett. b da quella della lett. c . QUINTA SEZIONE CC 18 MAGGIO 2011, N. 29259/11 RICORRENTE P.G. IN PROC. H. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. Banconote contraffatte - Ordine del giudice di confisca e distruzione - Illegittimità - Fattispecie. E' illegittimo il provvedimento del giudice che, in luogo di disporre, come previsto dall'articolo 88 disp. att. cod. proc. penumero , l'inoltro alla Banca d'Italia delle banconote di cui abbia accertato la falsità, ne ordini la confisca e distruzione. Nella specie, rappresentata da statuizione di confisca e distruzione disposte in sede di sentenza di patteggiamento, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento illegittimo disponendo contestualmente la trasmissione delle banconote alla Banca d'Italia in osservanza alle prescrizioni normative . Il principio è già stato affermato, nei medesimi termini, da Quinta Sezione, numero 21201/03 CED 224776. SECONDA SEZIONE CC 10 MAGGIO 2011, N. 32539/11 RICORRENTE F. ED ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI. Opposizione del querelante alla definizione con decreto penale - Emissione del decreto - Illegittimità - Sussistenza - Abnormità - Esclusione. E' nullo, ma non abnorme, il decreto penale adottato dal Gip nonostante la persona offesa abbia in querela espressamente manifestato opposizione alla definizione del giudizio tramite tale procedimento. Non constano precedenti sul punto. SECONDA SEZIONE UP 10 MAGGIO 2011, N. 32521/11 RICORRENTE G. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CONTRAVVENZIONI. Reato ex articolo 707 cod. penumero - Integrazione - Presupposti - Utilizzazione. Ai fini dell'integrazione della contravvenzione di cui all'articolo 707 cod. penumero è sufficiente che il soggetto agente abbia la disponibilità immediata dello strumento idoneo ad aprire o a sforzare serrature senza che peraltro sia necessario che egli sia nelle condizioni, in relazione alla situazione di luogo o di tempo, di essere in procinto di una immediata utilizzabilità dello stesso. In precedenza, nel senso che l'elemento materiale della contravvenzione di cui all'articolo 707 cod. penumero , rappresentato dal fatto che l'agente sia colto in possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, non va inteso nel significato restrittivo che l'agente venga colto in flagranza di possesso, bensì nel senso che egli abbia la disponibilità degli strumenti, e, con essa, la possibilità di un utilizzo immediato e attuale, Sez. fer., numero 30930/01, CED 219668. QUARTA SEZIONE UP 7 APRILE 2011, N. 31560/11 RICORRENTE C. PENA. Pena pecuniaria - Rateizzazione - Discrezionalità del giudice - Patteggiamento - Ammissibilità - Condizioni. Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, la rateizzazione non può mai costituire oggetto dell'accordo, non rientrando nella disponibilità delle parti medesime, bensì nel potere discrezionale del giudice. In precedenza, nei medesimi termini, Seconda Sezione numero 528/06, CED 233146 Quinta Sezione numero 4099/99, CED 214562.