RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza TERZA SEZIONE UP 8 GIUGNO 2011, N. 26369/11 RICORRENTE S. REATI CONTRO LA PERSONA. Violenza sessuale di gruppo - Requisiti - Distinzione rispetto al concorso nel reato di violenza - Fattispecie. Ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale di gruppo non è necessario che tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza essendo sufficiente a tal fine anche la sola presenza sul luogo del fatto stante la forza intimidatoria che la presenza di più persone esercita sulla vittima dell'abuso, cosicché il concorso di persone nel reato di violenza sessuale può configurarsi solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa senza che il concorrente sia presente sul luogo del delitto. In applicazione del principio la Corte ha precisato che deve essere configurato, in applicazione dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., il concorso del genitore nel reato di violenza commesso dal terzo in danno del figlio ove lo stesso, consapevole dell'abuso e non presente sul luogo del fatto, abbia tenuto una condotta meramente passiva, mentre, ove il genitore sia stato presente in loco, così rafforzando l'intento criminoso dell'autore del reato, va configurata a suo carico, pur in assenza di partecipazione alla commissione di atti sessuali, la violenza di gruppo . Il principio affermato dalla pronuncia appare incontroverso già in precedenza si è sottolineato che ricorre la fattispecie di violenza sessuale di gruppo pur quando non tutti i componenti del gruppo compiano atti di violenza sessuale, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volonta' criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609 bis cod. pen. tra le altre, Terza Sezione, n. 11560/10, CED 246448 e Terza Sezione, n. 17843/05, CED 231524 , ovvero che per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, è necessaria anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, ne' che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti così, testualmente, Terza Sezione, n. 3348/04, CED 227495 così come si è già affermato che, a seguito dell'avvenuta introduzione del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies cod. pen., il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale e' divenuto configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso Terza Sezione, n. 42111/07, CED 238151 . Non è però necessario che i componenti del gruppo assistano al compimento degli atti di violenza sessuale, essendo sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti Terza Sezione, n. 6464/2000, CED 216978 . Va peraltro tenuto presente, stante la natura autonoma del reato di cui all'art. 609 octies, che ulteriormente diversa dalle ipotesi di concorso nel reato di violenza sessuale e di partecipazione alla violenza sessuale di gruppo è l'ipotesi di concorso eventuale in quest'ultimo reato, che si realizza allorquando, pur non presente nel luogo e nel momento della violenza consumata dai correi, il soggetto agente abbia comunque apportato un contributo causale al reato oggetto di volontà comune come nel caso in cui egli si sia limitato ad introdurre all'interno dell'abitazione della vittima gli ignoti autori degli abusi sessuali, non essendo presente nella stanza al momento della loro consumazione Terza Sezione, n. 8775/11, CED 249767 . La sentenza qui considerata si segnala peraltro per la ritenuta attribuibilità del reato di violenza di gruppo che, come noto, si realizza anche laddove il numero dei partecipanti sia di due Terza Sezione, n. 3348/04, CED 227496 anche al genitore della vittima che sia presente, consenziente, nel luogo e momento dei fatti, valorizzando, a tal fine, l'affievolimento, in tal modo cagionato, della capacità di resistenza della persona offesa. PRIMA SEZIONE CC 18 MAGGIO 2011, N. 25635/11 RICORRENTE A. ARRESTO IN FLAGRANZA. Procedimento di convalida dell'arresto - Richiesta del P.M. - Necessità. L'attivazione del procedimento di convalida dell'arresto presuppone la richiesta in tal senso del P.M., sicché deve escludersi che il giudice possa procedere alla convalida di propria iniziativa ed in assenza di una richiesta del P.M. Fattispecie di convalida di arresto per il reato di cui all'art. 14, comma quinto quater, del d. lgs. n. 286 del 1998, attuata ex officio . La pronuncia che risulta, quanto al principio affermato, inedita, si fonda sul fatto che, pur prevedendo la normativa in tema di immigrazione l'obbligatorietà dell'arresto e del giudizio direttissimo, non è d'altra parte contemplata, ovviamente, l'obbligatorietà della convalida, operando, quindi, le norme generali in particolare l'art. 390, comma primo, cod. proc. pen. in base alle quali il P.M. richiede la convalida dell'arresto solo qualora non debba ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato , ciò che, appunto, si era verificato nella specie. TERZA SEZIONE UP 11 MAGGIO 2011, N. 25712/11 RICORRENTE M. GIUDIZIO. Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni minorenni - Domande suggestive - Divieto - Latitudine - Violazione - Conseguenze. Il divieto di domande suggestive opera anche con riferimento all'esame dei testi minorenni condotto direttamente dal giudice la violazione di tale divieto, pur non comportando l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste, impone tuttavia al giudice di valutare con il necessario rigore critico l'incidenza delle domande suggestive sulla complessiva attendibilità del risultato probatorio. L'affermazione non presenta precedenti specifici va anzi segnalato che, secondo l'orientamento sin qui seguito dalla Corte, il divieto di porre al testimone domande suggestive, già in generale inoperante per il giudice Terza Sezione, n. 27068/08, CED 240261 e n. 4721/08, CED 238794 , non vale neppure con riguardo, in particolare, all'esame del testimone minorenne Terza Sezione, n. 9157/10, CED 246205 . La pronuncia qui segnalata, invece, muovendo dal presupposto che le prescrizioni dell'art. 499 cod. proc. pen. non possono non applicarsi anche all'esame del minorenne, e che detto esame è d'altra parte condotto, ex art. 498, comma quarto, direttamente dal giudice su domande e contestazioni proposte dalle parti, ha ritenuto riferibile il divieto delle domande suggestive di cui all'art. 499, comma terzo, anche all'esame diretto effettuato, appunto, dal giudice. Quanto poi ai riflessi della violazione del divieto in oggetto, la sentenza, pur riprendendo il principio generale secondo cui la violazione delle regole per l'esame dibattimentale del testimone non dà luogo né alla sanzione di inutilizzabilità, poiché non si tratta di prova assunta in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prova assunta con modalità diverse da quelle prescritte, né ad una ipotesi di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia tra le altre, Quinta Sezione, n. 32871/08, 242025 Prima Sezione, n. 32851/08, CED 241227 Terza Sezione, n. 27068/08, CED 240262 , sottolinea tuttavia che la stessa non è, quanto alle conseguenze, neutra, incombendo sul giudice l'onere di analizzare l'affidabilità della prova e l'incidenza dell'uso di una non corretta metodologia sulla valenza della prova medesima vedi, tra l'altro con riferimento ad esame di minore, nel senso che il vizio di acquisizione delle dichiarazioni effettuate non integra un problema di utilizzabilità, ma può formare motivo di gravame sotto il profilo dell'attendibilità del risultato della prova a causa delle modalità della sua assunzione, già in precedenza, Terza Sezione, n. 9157/10, CED 246205 . SECONDA SEZIONE UP 25 MARZO 2011, N. 26133/11 RICORRENTE I. REATI CONTRO LA PERSONA. Reato di diffamazione - A mezzo stampa - Requisiti - Fattispecie. In tema di diffamazione a mezzo stampa, nella nozione giuridica di stampa vanno ricomprese tutte le riproduzioni grafiche ottenute con qualsiasi mezzo meccanico, sì che per la configurabilità del relativo reato è sufficiente che la riproduzione sia destinata alla diffusione ad una indifferenziata cerchia più o meno vasta di persone, mentre sono irrilevanti lo strumento utilizzato per la riproduzione e il numero di copie riprodotte. Fattispecie di affissione di volantini dal contenuto lesivo della altrui reputazione su numerose cabine telefoniche . L'affermazione riprende il principio già espresso da Quinta Sezione, n. 647/86, CED 171612 che ha conseguentemente fatto rientrare il ciclostilato tra le modalità di stampa rilevanti a tal fine.