RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SESTA SEZIONE CC 12 MAGGIO 2011, N. 18841/11 RICORRENTE M. ATTIVITA' AD INIZIATIVA DELLA P.G Accompagnamento ai fini di identificazione dell'indagato - Presupposto - Rifiuto di farsi identificare - Fattispecie. L'accompagnamento forzato dell'indagato ai fini della sua identificazione presuppone necessariamente che il soggetto richiesto neghi ogni forma di collaborazione o dia generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità, sicché non può farsi luogo ad esso ove la persona richiesta, pur rifiutandosi di esibire i documenti di identificazione, abbia tuttavia declinato le proprie generalità Fattispecie in tema di resistenza a p.u. per la quale, in applicazione del suddetto principio, è stata ravvisata la causa di giustificazione prevista dall'art. 4 del D. Lgs. Lgt. numero 288 del 1944 . In precedenza, nel senso che è configurabile la scriminante di cui all'art. 4 del D.Lgs.lgt. numero 288 del 1944 nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell'esecuzione della misura dell'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349 cod. proc. penumero in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma di detto articolo, costituiti dal rifiuto del soggetto di farsi identificare ovvero dalla sussistenza di sufficienti elementi per ritenere la falsita' delle generalità o dei documenti di identificazione da lui forniti, Sesta Sezione, numero 36162/08, CED 241750 va peraltro ricordato che ai fini della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 4 del d. lgs. lgt. numero 288 del 1944, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni, ma e' necessario altresì che tenga una condotta improntata a vessazione, sopruso, prevaricazione e prepotenza nei confronti del privato destinatario vedi, proprio in tema di privazione della libertà personale oltre il tempo necessario all'identificazione al fine di vessare l'altrui persona e fornire una dimostrazione della propria forza e della propria supremazia, Sesta Sezione, numero 39685/02, CED 222986 . PRIMA SEZIONE UP 29 APRILE 2011, N. 18586/11 RICORRENTE S ED ALTRO. STRANIERI. Inosservanza dell'ordine questorile di allontanamento dal territorio dello Stato - Incompatibilità con la direttiva europea sui rimpatri - Disapplicazione della norma incriminatrice - Necessità - Conseguenze - Assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Va disapplicata dal giudice interno, per contrasto con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, in materia di norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi in posizione di irregolarità, la norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma quinto ter, del D. Lgs. numero 286 del 1998 inosservanza dell'ordine questorile di allontanamento dal territorio dello Stato , con conseguente assoluzione dell'imputato da detto illecito perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Come noto, la Corte di Giustizia della Unione Europea, con la decisione del 28 aprile 2001, ha stabilito che la direttiva di cui sopra deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro .che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo , da ciò discendendo l'obbligo di disapplicare le disposizioni del D. Lgs. numero 286 del 1998 contrarie al risultato della direttiva menzionata. Resta peraltro da stabilire se la disapplicazione provochi l'insussistenza del fatto ovvero, piuttosto, come affermato dalla sentenza qui segnalata, la non previsione dello stesso come reato . Sul punto può essere utile ricordare che la medesima questione si era, per vero, già posta in relazione alla disapplicazione della normativa sul contrassegno Siae quale regola tecnica a suo tempo non comunicata alla Commissione europea come invece imposto dalla direttiva europea 98/34/CE . La soluzione circa le conseguenze di detta disapplicazione sui reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore fondati sulla mancanza del contrassegno quale elemento costitutivo degli stessi non era tuttavia stata univoca secondo alcune pronunce la formula assolutoria doveva essere quella della insussistenza del fatto tra le altre, Terza Sezione, numero 1073/10, CED 245758 Terza Sezione, numero 13816/08, CED 239951 mentre, secondo altre, si doveva optare per l'assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato tra le altre, Seconda Sezione, numero 30493/09, CED 245322 Terza Sezione, numero 34553/08, CED 240791, sul presupposto che tale formula meglio asseconda l'esigenza di salvaguardare il rispetto del principio di effettività della norma comunitaria, rendendo, l'inottemperanza alla direttiva, inefficaci ab origine le disposizioni sanzionatorie Settima Sezione, numero 21579/08, CED 239960 . QUINTA SEZIONE UP 24 MARZO 2011, N. 17680/11 RICORRENTE G. PROCEDIMENTO AVANTI AL GIUDICE DI PACE. Ricorso immediato ex art. 21 del D. Lgs. numero 274 del 2000 - Utilizzabilità del contenuto a fini probatori - Esclusione - Ragioni. In tema di procedimento avanti al Giudice di Pace, il ricorso immediato al giudice ex art. 21 d.lgs. numero 274 del 2000, anche se inserito nel fascicolo per il dibattimento, è utilizzabile ai soli fini di impulso processuale, sicché è esclusa la possibilità di utilizzarne il contenuto a fini probatori. L'affermazione, inedita, è ricalcata sulle analoghe conclusioni adottabili con riferimento alla querela, secondo quanto del resto testualmente previsto dall'art. 511, comma quarto, cod. proc. penumero si veda infatti, circa l'utilizzabilità della querela ai soli fini della procedibilità, Sesta Sezione, numero 7832/2000, CED 220578 e, sia pure indirettamente, Prima Sezione, numero 4502/98, CED 210409 . Nella specie, invece, il giudice di primo grado, evidentemente sul presupposto di una possibile valutazione del contenuto del ricorso anche a fini di carattere probatorio, aveva pronunciato sentenza assolutoria a fronte del rilevato contrasto delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa con il contenuto del ricorso immediato. TERZA SEZIONE UP 16 MARZO 2011, N. 18503/11 RICORRENTE B. RIFIUTI. Bonifica dei siti inquinati - Reato di omessa comunicazione ex art. 257, comma secondo, D. Lgs. numero 152 del 2006 - Soggetto attivo - Pregressa attività di inquinamento - Necessità. In tema di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee, l'obbligo di comunicare l'evento inquinante a incombe solo su colui che abbia cagionato l'inquinamento stesso, sicché l'omessa comunicazione da parte del proprietario del suolo ad esso estraneo non integra reato. L'affermazione non presenta precedenti la Corte ha evidenziato, in motivazione, che destinatario dei precetti dell'art. 257, comma primo, del D. Lgs. numero 152 del 2006, è, sia per quanto riguardante l'obbligo di porre in essere la bonifica a seguito dell'intervenuto inquinamento, sia per quanto riguardante l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 242, colui che abbia, appunto, causato l'inquinamento stesso. Diverso è peraltro l'obbligo di comunicazione che il proprietario o il gestore dell'area devono dare alla regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti, allorquando rilevino il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione, secondo quanto previsto dall'art. 245 dello stesso D.Lgs., senza che, tuttavia, l'inosservanza dello stesso possa essere sanzionata facendo riferimento alle sanzioni penali unicamente previste, appunto, per la violazione degli artt. 242 e 257.