RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SESTA SEZIONE UP 25 FEBBRAIO 2011, N. 10094/11 RICORRENTE P. PROVE - DOCUMENTI. Acquisizione di sentenze irrevocabili - Sentenza di patteggiamento - Ricomprensione. La previsione di acquisibilità al processo, ai fini della prova del fatto in esse accertato, delle sentenze divenute irrevocabili si applica anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti. La decisione si fonda, in assenza di specifiche deroghe all'interno dell'art. 238 bis cod. proc. penumero , sull'equiparazione normativa della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna posta dall'art. 445, comma primo bis, cod. proc. penumero , e recepita anche dalla giurisprudenza a Sezioni Unite vedi, agli effetti della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, Sez. Unumero , numero 17781/06, CED 233518 a fondamento della riconosciuta compatibilità costituzionale dell'istituto vedi, in tale ultimo senso, Corte cost., numero 155 del 1996 e numero 336 del 2009 sul presupposto, infatti, che la sentenza ex art. 444 cod. proc. penumero presuppone pur sempre la responsabilità dell'imputato . QUINTA SEZIONE CC 11 GENNAIO 2011, N. 7601/11 RICORRENTE O. REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE. Atti persecutori - Reiterazione delle condotte - Nozione. Anche due sole condotte di minaccia o di molestia sono sufficienti a concretare la reiterazione quale elemento costitutivo del reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. penumero La pronuncia conferma l'affermazione di recente espressa da Quinta Sezione, numero 6417/10, CED 245881 l'art. 612 bis cod. penumero , infatti, contempla, come noto, il fatto di chi, con condotte, appunto, reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. PRIMA SEZIONE UP 11 GENNAIO 2011, N. 5596/11 RICORRENTE B. SOGGETTI PROCESSUALI. Sorvegliati speciali - Vigilanza - Attività di p.g. - Esclusione - Attività di pubblica sicurezza. La vigilanza ed il controllo sistematici di pregiudicati e sorvegliati speciali della Pubblica Sicurezza, eseguiti dagli appositi servizi e reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri , dislocati sul territorio, all'uopo istituzionalmente preposti, costituiscono attività di polizia di sicurezza o di polizia preventiva e non attività di polizia giudiziaria, la quale presuppone, invece, sul piano cronologico e logico, che nel momento in cui il pubblico ufficiale si determina ad attivarsi, il reato sia stato già commesso e scoperto, sicché l'intervento della polizia giudiziaria trova la propria ragione d'essere nell'adempimento del compito istituzionale di prendere notizia dei reati perpetrati. Il principio che si fonda sulla differenziazione di compiti di polizia di sicurezza e compiti di polizia giudiziaria desumibile rispettivamente dagli artt. 1 Tulps e 24 l. numero 121 del 1981 e dagli artt. 55, 330 e 347 cod. proc.penumero è stato affermato dalla Corte al fine di escludere l'inutilizzabilità, ex art. 195, comma quarto, cod. proc. penumero , delle dichiarazioni rese in veste di testimoni dai carabinieri in ordine alle informazioni da essi acquisite in loco da un familiare del sorvegliato speciale circa l'assenza di quest'ultimo dalla propria abitazione. Per la verità la Corte, a tale ultimo fine, ha anche richiamato, seppure in via, evidentemente, subordinata, il principio, già ripetutamente affermato in giurisprudenza, secondo cui il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria non opera relativamente alle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualita', riconducendo all'interno di tale evenienza anche la fattispecie in rilievo vedi in generale, tra le altre, sulla scia di Sez. Unumero , numero 36747/03, CED 225469 Prima Sezione, numero 5965/09, CED 243347 Prima Sezione, numero 16215/08, CED 239498 . TERZA SEZIONE CC 2 DICEMBRE 2010, N. 7118/11 RICORRENTE T. GIUDICE - INCOMPATIBILITA'. Procedimento di esecuzione - Persona del giudice coincidente con quella della cognizione - Incompatibilità - Esclusione. La coincidenza, nella medesima persona, tra giudice del procedimento di esecuzione e giudice del procedimento di cognizione non costituisce alcuna causa di incompatibilità. Già in precedenza, nel senso che non sussiste l'incompatibilita' del giudice che abbia pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima ai fini della applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. penumero , Prima Sezione, numero 12330/04, CED 227743, nonché, nel senso che è manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 665 cod. proc. penumero , sollevata in relazione agli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 Cost. sotto il profilo della mancata previsione di una incompatibilita' del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima anche quando nella fase esecutiva debbasi riesaminare il merito dei fatti, Prima Sezione, numero 1935/96, CED 204915.