RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SECONDA SEZIONE CC 24 FEBBRAIO 2011, N. 9067/11 RICORRENTE P.G. IN PROC. O. PROCEDIMENTI SPECIALI. Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Omessa pronuncia in merito ai beni in sequestro suscettibili di confisca facoltativa - Illegittimità - Ragioni - Conseguenze. Deve essere annullata con rinvio in parte qua la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta ogni statuizione in ordine ai beni sottoposti a sequestro preventivo suscettibili di confisca facoltativa ex articolo 240, comma primo, cod. pen., trattandosi di valutazione di carattere obbligatorio come desumibile dal combinato disposto degli artt. 533, comma primo, e 445, comma primo bis, cod. proc. pen. In motivazione la Corte ha anzitutto rilevato l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta sentenza non essendo ammissibile, in tal caso, una volta divenuta definitiva, la proposizione di incidente di esecuzione a fronte dell'impossibilità, per il giudice dell'esecuzione, di disporre la confisca facoltativa di beni in sequestro vedi infatti, nel senso che al giudice dell'esecuzione è consentito unicamente disporre la confisca obbligatoria, tra le altre, Terza Sezione, n. 12307/07, CED 236807 Prima Sezione, n. 5409/99, CED 214435 . TERZA SEZIONE UP 9 FEBBRAIO 2011, N. 9673/11 RICORRENTE C. REATI FINANZIARI. Reato ex articolo 2 d. lgs. n. 74 del 2000 - Falsità materiale delle fatture utilizzate - Inclusione. Concretizza l'elemento obiettivo del reato di cui all'articolo 2, comma primo, del d. lgs. n. 74 del 2000, l'utilizzo, ai fini dell'indicazione di elementi passivi fittizi, di fatture false non solo sotto il profilo ideologico, in riferimento alle operazioni inesistenti ivi indicate, ma anche di fatture false sotto il profilo materiale, perché attribuite a ditta inesistente. In motivazione la Corte ha escluso l'integrazione, prospettata in via gradata dal ricorrente, della diversa fattispecie dell'articolo 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 . La pronuncia, nel ricondurre all'interno della fattispecie delittuosa in oggetto anche la contraffazione di fatture mai realmente emesse ché in ciò, in definitiva, consiste il fatto esaminato dalla Corte , appare discostarsi dalle sentenze che hanno invece inquadrato una tale condotta nell'articolo 3 del d. lgs. n. 74/2000, che, fuori dei casi previsti dall'articolo 2 , contempla l'infedeltà della dichiarazione occultata da una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie mediante utilizzo di mezzi fraudolenti in tal senso si vedano, tra le altre, Terza Sezione, n. 12720/08, CED 239340 e Prima Sezione, n. 32493/04, CED 229282 . PRIMA SEZIONE CC 13 GENNAIO 2011, N. 4740/11 RICORRENTE L. ESECUZIONE - PENA DETENTIVA - COMPUTO. Misura di sicurezza della libertà vigilata - Fungibilità - Esclusione. Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire non è computabile il periodo della libertà vigilata nella specie succeduta alla applicazione provvisoria della misura del ricovero in casa di cura e custodia , rientrando quest'ultima, pur se caratterizzata da condizionamenti e forti limitazioni nella libertà di locomozione, tra le misure di sicurezza non detentive, conseguentemente non soggette al giudizio di fungibilità con la pena detentiva. Non constano precedenti specifici va comunque segnalato che, secondo Prima Sezione, n. 8782/08, CED 239140 nonché Prima Sezione, n. 5175/88, CED 177358, tra la privazione della libertà personale, a qualsiasi titolo sofferta nella specie per sottoposizione a misura di sicurezza detentiva , e una misura di sicurezza non detentiva nella specie, appunto, la libertà vigilata non sussiste fungibilità, attesa la radicale diversità strutturale e funzionale delle medesime. QUINTA SEZIONE CC 12 GENNAIO 2011, N. 6239/11 RICORRENTE G. ED ALTRO REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare - Ipotesi tentata - Ammissibilità. La natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'articolo 617 quinquies cod. pen. non esclude l'ipotesi tentata. L'affermazione, pur rappresentando, nell'economia della decisione, un evidente obiter giacché la Corte ha escluso che nella fattispecie, costituita dall'avvenuta installazione di marchingegni atti ad intercettare le operazioni di bancomat presso uno sportello bancario, potesse venire in rilievo un mero tentativo , richiama il principio espresso, a suo tempo, da Sesta Sezione, n. 4169/95, CED 201260 secondo cui, infatti, il tentativo e' configurabile anche con riferimento ai cosiddetti reati di pericolo, essendo ben possibili atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare un pericolo che invece non sorge. Tale principio è tuttavia avversato da quelle pronunce che reputano il tentativo non compatibile con i reati di pericolo tra le altre, Terza Sezione, n. 12562/10, CED 246595 con riferimento al reato di frode sportiva Prima Sezione, n. 6392/98, CED 209832 e n. 175/96, CED 20334, entrambe con riferimento al reato di incendio di cosa propria nel quale l'esclusione del tentativo discende dal fatto che, diversamente, si anticiperebbe irrazionalmente la soglia di punibilità, reprimendo il pericolo di un pericolo Prima Sezione, n. 6004/96, CED 203299, con riferimento al reato di istigazione a delinquere Quinta Sezione, n. 8605/82, CED 155364, con riferimento al reato di spendita di monete false . TERZA SEZIONE UP 2 DICEMBRE 2010, N. 8775/11 RICORRENTE F. REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' PERSONALE. Violenza sessuale di gruppo - Partecipazione di due persone - Sufficienza. Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l'espressione più persone contenuta nell'articolo 609 octies cod. pen., comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano soltanto due. In precedenza, nei medesimi termini, Terza Sezione, n. 3348/04, CED 227496, nonché Terza Sezione, n. 11541/99, CED 215151.