RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza TERZA SEZIONE UP 13 GENNAIO 2011, N. 7974/11 RICORRENTE N. PROCEDIMENTI SPECIALI. Giudizio abbreviato - Acquisizione in appello di documenti sopravvenuti - Legittimità. Nel giudizio abbreviato, anche non condizionato, è consentito al giudice d'appello, d'ufficio e anche su sollecitazione delle parti, acquisire documenti sopravvenuti necessari ai fini della decisione. Già in precedenza, nel senso che al giudice di appello del rito abbreviato cosiddetto secco è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. penumero , potendo le parti sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello, in linea con la remota Sez. Unumero , numero 930/96, CED 203427, Prima Sezione, numero 13756/08, CED 239767 si è anche precisato, comunque, che la non incompatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie Cass., Sez. 6, 1 ottobre 1998 numero 397, ric. Palomba , in virtù del rinvio dell'art. 443, comma quarto, cod. proc. penumero , all'art. 599 c.p.p. e, quindi, al comma terzo di questo articolo, che a sua volta rinvia al successivo art. 603 c.p.p. - comporta tuttavia che all'assunzione d'ufficio di nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda solo quando e nei limiti in cui il giudice di appello la ritenga assolutamente necessaria ai fini della decisione Cass., Sez. 6, 24 novembre 1993 numero 1944, ric. De Carolis , sicché deve comunque ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato e che, pertanto, il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri d'ufficio sollecitati possa tradursi in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. penumero , lett. d . Seconda Sezione, numero 25659/09, CED 244163 e Sesta Sezione, numero 7485/09, CED 242905 . Va peraltro ricordato che, ove il giudice d'appello abbia disposto nuovi mezzi istruttori valendosi dei propri poteri officiosi, anche se su sollecitazione di parte, sussiste, a suo carico, l'obbligo di far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie, che possono non essere assunte solo ove si rivelino superflue o irrilevanti Prima Sezione, numero 31686/10, CED 2408011 . TERZA SEZIONE UP 13 GENNAIO 2011, N. 7971/11 RICORRENTE T. STUPEFACENTI. Uso personale - Acquisto e detenzione anche nell'interesse di terzi - Rilevanza penale a seguito delle modifiche di cui alla l. numero 49 del 2006 - Sussistenza - Ragioni. A seguito della novella introdotta dalla l. numero 49 del 2006, il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi del mandato all'acquisto che nell'ipotesi dell'acquisto in comune, integra la fattispecie di cui all'art. 73, comma 1 bis, lett. a , d.P.R. numero 309 del 1990, non essendo in tali casi ipotizzabile un uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente che, solo, rende la condotta in questione penalmente irrilevante. La pronuncia si adegua all'indirizzo già espresso da Seconda Sezione, numero 23574/09, CED 244859 secondo tale impostazione, infatti, il consolidato orientamento per cui non sono punibili, rientrando quindi nella sfera dell'illecito amministrativo di cui all'art. 75 dpr 9 ottobre 1990 numero 309, l'acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all'uso personale che avvengano per conto e nell'interesse anche di soggetti diversi dall'agente quando sia certa fin dall'inizio l'identità dei medesimi e manifesta la loro volontà di procurarsi le sostanze destinate al proprio consumo , suggellato, a suo tempo, da Sez. Unumero numero 4/97 CED 208216, va ripensato alla luce delle modifiche apportate al testo dell'art. 73 dalla l. 21 febbraio 2006, numero 49. In particolare la novella, introducendo il comma 1 bis lett. a della norma e modificando l'art. 75, avrebbe significativamente mutato la struttura normativa previgente in quanto, mentre, in base all'assetto precedente, era sottoposto alla sanzione amministrativa chiunque, per farne uso personale , comunque detenesse sostanze stupefacenti o psicotrope, attualmente, in base al combinato disposto degli articolo 73, comma primo bis, e 75 del dpr numero 309 del 1990, non è punibile penalmente, ma solo amministrativamente, chiunque detenga sostanze stupefacenti o psicotrope che, per quantità e modalità o altre circostanze, appaiono destinate ad un uso esclusivamente personale di qui, dunque, stante in particolare l'avvenuta introduzione nella norma dell' avverbio esclusivamente , non presente nel previgente testo della disposizione, la limitazione dell'ambito dell'illecito amministrativo alle sole ipotesi di immediato personale consumo dello stupefacente, con conseguente penalizzazione della fattispecie relativa alla detenzione della droga destinata al consumo di gruppo da parte dell' incaricato all'acquisto per conto di tutti gli assuntori. A tale indirizzo si è tuttavia venuto consapevolmente a contrapporre il diverso orientamento, espresso da Sesta Sezione numero 8366/11, CED 249000, secondo cui il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti conseguente al mandato all'acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nella certezza originaria dell'identità degli altri non è punibile, ai sensi dell'art. 73, comma primo bis, lett. a , dpr 9 ottobre 1990, numero 309, anche dopo le modifiche apportate a detto dpr dalla legge 21 febbraio 2006, numero 49 la pronuncia valorizza infatti a tal fine come, al di là della variazione lessicale, dall'analisi dei lavori preparatori della novella non emerga alcuna univoca indicazione dell'intenzione legislativa di estendere l'ambito dell'incriminazione anche alla fattispecie in oggetto attraverso il ricorso al citato avverbio univoca intenzione tanto più necessaria stante il ben noto pronunciamento delle Sezioni Unite , di talché, al di là della funzione genericamente rafforzativa propria dell'avverbio in questione, non parrebbe possibile assegnare alla sua introduzione significati ulteriori. PRIMA SEZIONE CC 17 GENNAIO 2011, N. 5833/11 RICORRENTE G. IMPUGNAZIONI. Ricorso per cassazione - Principio dell'autosufficienza - Conseguenze. Il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, affermato dalla giurisprudenza civile in relazione al disposto dell'art. 360 numero 5 cod. proc. civ., è valido ed operante anche in sede penale allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione dell'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso. Il principio del recepimento, anche in sede penale, del necessario requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione è ormai costantemente affermato dalla Corte tra le più recenti, Sesta Sezione, numero 29263/10, CED 248192 Quinta Sezione, numero 11910/10, CED 246552 Quarta Sezione, numero 3360/10, secondo cui, in particolare, la previsione dell'art. 606, comma primo, lett. e cod. proc. penumero , nel testo novellato ad opera dalla legge numero 46 del 2006, pone a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi Prima Sezione, numero 6112/09, CED 243225 . TERZA SEZIONE UP 11 GENNAIO 2011, N. 5601/11 RICORRENTE V. REATI CONTRO LA PIETA' DEI DEFUNTI E IL SENTIMENTO RELIGIOSO. Vilipendio di cadavere - Nozione. Il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque manipolazione dei resti umani che risulti obiettivamente idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e nel contempo sia vietata da disposizioni regolamentari come per il caso dell'esumazione parziale di cadavere o comunque attuata con modalità nella specie mutilazione non necessarie all'espletamento dell'attività lecita cui risulti eventualmente finalizzata. Nel medesimo senso della pronuncia qui segnalata si è già espressa, in passato, Terza Sezione, numero 17050/03, CED 224787 secondo cui, del resto, la mera consapevolezza della contrarietà della condotta, idonea ad offendere il sentimento di pietà, a disposizioni regolamentari o della sua non necessità all'espletamento dell'attività eventualmente lecita è sufficiente ad integrare il dolo generico proprio del reato.