RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza QUINTA SEZIONE UP 18 NOVEMBRE 2010, N. 6190/11 RICORRENTE P. C. IN PROC. M. GIUDICE DI PACE - PROCEDIMENTO. Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Inosservanza del termine - Nullità o decadenza - Esclusione. In tema di procedimento innanzi al giudice di pace, l'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma primo, d. lgs. numero 274 del 2000, per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione, non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 cod. proc. penumero , nè potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale. Come noto l'art. 35 del d. lgs. numero 274 del 2000 prevede che alla riparazione del danno cagionato dal reato e all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose, quale causa di estinzione del reato stesso, l'imputato debba procedere prima dell'udienza di comparizione di qui, dunque, gli interrogativi sorti in ordine all'efficacia estintiva di condotte di tal fatta poste in essere successivamente a detta udienza. La pronuncia qui indicata si allinea a quella di Quinta Sezione, numero 27392/08, CED 241173, ricalcandone esattamente il contenuto. Va tuttavia segnalato che, secondo Quarta Sezione, numero 12856/10, CED 247032, il potere del giudice di riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non dovrebbe potersi spiegare oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 d.lgs. numero 274 del 2000, tra i quali vi è, appunto, quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 35, comma terzo, dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie né, si è aggiunto, la circostanza che l'imputato si avvalga della compagnia assicuratrice per il risarcimento potrebbe costituire valido motivo per non rispettare il termine previsto dall'art. 35 cit Va anche ricordato che, con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 numero 6 cod. penumero , rappresentata dalla riparazione del danno e dal ravvedimento operoso da porre in essere prima del giudizio , si è costantemente affermato che il risarcimento relativo deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado tra le altre, si vedano Quarta Sezione, numero 1528/10, CED 246303 Quinta Sezione, numero 41765/09, CED 245167 Quarta Sezione numero 30802/08, CED 241892, ove tale requisito cronologico è definito quale presupposto indefettibile Sesta Sezione, numero 897/94, CED 197360 , senza che, peraltro, in tali occasioni, la Corte abbia chiarito quali siano le conseguenze nel caso di eventuale omesso rispetto del termine. QUINTA SEZIONE UP 26 NOVEMBRE 2010, N. 6197/11 RICORRENTE A. AZIONE PENALE - QUERELA. Edificio condominiale - Reato commesso in danno delle parti comuni - Legittimazione del singolo condomino a proporre querela - Esclusione - Ragioni. Nel caso di reato procedibile a querela posto in essere in danno delle parti comuni di un edificio condominiale nella specie violazione di domicilio mediante introduzione nel sottoscala il singolo condomino non è legittimato a sporgere querela, spettando detta legittimazione all'amministratore previo incarico conferito dall'assemblea condominiale, essendo necessaria una piena e completa deliberazione da parte del soggetto passivo del reato nell'interezza della sua personalità. In precedenza, in senso conforme a quanto sostenuto dalla Corte, Seconda Sezione, numero 6/01, CED 218562 ha affermato appunto che per la proposizione di una valida istanza di punizione da parte di un condominio di edifici occorre la preventiva unanime manifestazione di volontà da parte dei condomini volta a conferire all'amministratore l'incarico di perseguire penalmente un soggetto in ordine ad un fatto ritenuto lesivo del patrimonio comune. SESTA SEZIONE UP 10 GENNAIO 2011, N. 6989/11 RICORRENTE C. PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO. Giudice del dibattimento - Sindacato sulla sussistenza delle condizioni del giudizio immediato - Possibilità - Esclusione - Ragioni. Una volta disposto il giudizio immediato, il giudice del dibattimento non può sindacare la sussistenza delle condizioni necessarie alla sua adozione, non essendo previsto dalla disciplina processuale un controllo ulteriore rispetto a quello tipico ex art. 455 cod. proc. penumero attribuito al giudice per le indagini preliminari al momento della decisione sulla richiesta del rito speciale, controllo che, inoltre, risulterebbe in contrasto con le esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che caratterizzano il giudizio immediato. In motivazione la Corte ha precisato che unico controllo possibile, anche in sede di legittimità, è quello concernente l'espletamento del previo interrogatorio dell'imputato . Nel senso che, in effetti, è abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento del giudice del dibattimento, il quale, sul presupposto, in particolare, che il giudizio immediato sia stato disposto al di fuori della previsione normativa concernente l'evidenza della prova, rimetta gli atti al pubblico ministero per l'ordinario esercizio dell'azione penale, tra le altre, Terza Sezione, numero 179/07, CED 238603 e Quarta Sezione, numero 39597/07, CED 237831. Nel medesimo senso dell'abnormità, con riguardo al provvedimento con il quale, più in generale, il giudice del dibattimento dichiari la nullità per qualsiasi causa del decreto che dispone il giudizio immediato, Quarta Sezione, numero 46761/07, CED 238506. SECONDA SEZIONE CC 26 GENNAIO 2011, N. 6964/11 RICORRENTE L. PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA. Richiesta di applicazione della pena con riferimento a due imputazioni - Assoluzione per una - Applicabilità d'ufficio della pena per l'altra - Esclusione. Nel caso di richiesta di applicazione della pena complessiva relativamente a due imputazioni, il giudice che assolva l'imputato da una delle stesse ex art. 129 cod. proc. penumero non può procedere per la residua imputazione all'applicazione immediata di una pena da lui stesso determinata, diminuita ex art. 444 cod. proc. penumero ma deve disporre la restituzione degli atti al P.M. per la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario in ordine a tale imputazione. In senso conforme, in precedenza, Prima Sezione, numero 4515/92, CED 192407. Del resto, nel senso che il giudice non può che respingere o accogliere la richiesta di patteggiamento in tutta l'articolazione del calcolo della sanzione senza facoltà di operare interventi che modifichino il tema pattiziamente devoluto, dovendosi egli limitare a verificare che la pena complessivamente richiesta non ecceda, in difetto o in eccesso, dai limiti legali, Sesta Sezione, numero 3461/98, CED 210091.