RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza TERZA SEZIONE CC 22 OTTOBRE 2010, N. 3885/11 RICORRENTE R. MISURE CAUTELARI REALI. Immobile abusivo ultimato - Sequestro preventivo - Assoggettabilità - Fattispecie. Rientra, tra le conseguenze antigiuridiche del reato che legittimano il sequestro preventivo di immobile abusivo già ultimato, la perpetrazione dell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità che, pur non potendosi inquadrare nella nozione di agevolazione della commissione di altri reati , certamente integra una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta la libera utilizzazione della cosa che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire. In generale, nel senso che il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato, si vedano, sempre in fattispecie di manufatti abusivi, Sez. Un., n. 12878/03, CED 223721. Con riferimento poi alla riconducibilità dell'illecito ex art. 221 T.u.l.s.s. all'interno dei presupposti legittimanti il sequestro di immobile già ultimato, si veda, in precedenza, Terza Sezione, n. 44433/04, CED 230470, ove si specifica, appunto, che tale situazione determina una ulteriore situazione illecita prodotta dalla condotta originaria. TERZA SEZIONE UP 21 DICEMBRE 2010, N. 4215/11 RICORRENTE M. MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA Intercettazioni - Valenza indiziaria - Requisiti. Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano a gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti b precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile c concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi. L'affermazione ricalca i precedenti conformi rappresentati da Quarta Sezione, n. 22391/03, CED 224962 e Quarta Sezione, n. 1035/91, CED 189043. TERZA SEZIONE PU 22 OTTOBRE 2010, N. 3872/11 RICORRENTE L. PARTE CIVILE Giudizi in materia edilizia - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Ragioni. Le associazioni ambientaliste riconosciute sono legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali in senso stretto ma anche per quelli ambientali in senso lato , comprendenti cioè la conservazione e valorizzazione dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale, dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri. In applicazione di tale principio, la Corte ha riconosciuto la legittimazione di Legambiente - Comitato Regionale Siciliano ad agire in un processo per il reato di lottizzazione abusiva, consistita in lavori di costruzione di alloggi ricadenti in zona destinata a verde agricolo . L'affermazione, in tali termini, inedita, muove dal conclamato obbligo generale di interpretazione del diritto nazionale in conformità alle disposizioni del diritto comunitario e alle indicazioni in tal senso della Corte di Giustizia che, anche recentemente, ha affermato che le norme nazionali devono in ogni caso garantire l'obiettivo dell'ampio accesso alla giustizia e l'effetto utili delle disposizioni della direttiva 2003/35 secondo cui coloro i quali vantino un interesse sufficiente per contestare un progetto e i titolari di diritti lesi da quest'ultimo, tra cui le associazioni di tutela ambientale, debbono poter agire dinanzi al giudice competente decisione 15.10.2009 nel proc. C - 236/08 . Vedi, nel senso che le associazioni ambientaliste, pur dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale, sono legittimate alla costituzione di parte civile iure proprio nel processo per reati ambientali, Terza Sezione, n. 19883/09, CED 243720.