RASSEGNA DELLA CASSAZIONE PENALE di Gastone Andreazza

di Gastone Andreazza SESTA SEZIONE UP 3 DICEMBRE 2010, N. 1857/11 RICORRENTE B. STRANIERI - REATI. Introduzione del reato ex articolo 10 bis d.lgs. numero 286 del 1998 - Effetti - Abrogazione del reato previsto dall'articolo 6, comma terzo, d.lgs. cit. - Esclusione - Ragioni. L'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all'articolo 10 bis del d. lgs. numero 286 del 1998 non ha determinato l'abrogazione esplicita o implicita della fattispecie criminosa ex articolo 6, comma terzo, stesso d.lgs., trattandosi di autonome condotte illecite che concorrono tra loro, giacché inerenti ad obiettivi giuridici distinti. Nei termini sopra riportati l'affermazione risulta inedita. Peraltro, non sono mancate, sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito, interpretazioni volte ad escludere, dal novero dei destinatari dell'obbligo di esibizione contemplato dall'articolo 6 gli stranieri extracomunitari clandestini giacché gli stessi, costretti ad esibire un documento di identità, finirebbero, inammissibilmente, per denunciare il proprio status di clandestinità, divenuto, con l'introduzione del nuovo articolo 10 bis, illecito penale. Va ricordato comunque che è stata devoluta alle Sezioni Unite per una prossima udienza la questione circa gli effetti, sull'esatta perimetrazione dei soggetti attivi del reato, della modifica apportata all'articolo 6 dall'articolo 1, comma 22, lett. h , della legge numero 94 del 2009, con particolare riferimento, appunto, all'inclusione o meno, tra gli stessi, anche degli stranieri extracomunitari clandestini. SESTA SEZIONE UP 10 NOVEMBRE 2010, N. 675/11 RICORRENTE R. REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni - Presupposto - Cosa in altrui possesso. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose non e' ipotizzabile se non in relazione a cose possedute da altri, essendo invece non configurabile ove l'agente si limiti ad agire nell'ambito del possesso da lui esercitato sul bene. Fattispecie di ripristino di una recinzione relativa ad un terreno oggetto di controversa civile tra imputato e persona offesa e già da lungo tempo nella disponibilità del primo . Il principio è già stato affermato, nei medesimi termini, da Sesta Sezione, numero 18153/03, CED Cass. 225213 numero 9052/85, CED Cass. 170691 e numero 3900/82, CED Cass. 153222. Sul medesimo presupposto, Sesta Sezione, numero 1358/97, CED Cass. 207516, ha, tra le altre, precisato che non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni chi, usando violenza sulle cose, tuteli il suo attuale possesso da altri turbato o si reintegri nel possesso medesimo nella flagranza o quasi flagranza del sofferto spoglio. QUARTA SEZIONE UP 11 NOVEMBRE 2010, N. 112/11 RICORRENTE M. PROCEDIMENTO AVANTI AL GIUDICE DI PACE. Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Risarcimento proveniente direttamente dall'imputato - Necessità - Esclusione. Nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, ai fini dell'estinzione del reato discendente alla riparazione del danno per effetto di condotte risarcitorie e riparatorie dell'imputato, non è necessario che dette condotte siano state poste in essere direttamente dall'imputato, ben potendo assumere rilevanza anche il risarcimento integrale effettuato dalla compagnia di assicurazione dello stesso, atteso il carattere di obbligatorietà del rapporto assicurativo per i danni da circolazione stradale. L'assunto pare espressione di un indirizzo definitivamente assestato dopo che, nel medesimo senso, si è in precedenza pronunciata sempre la Quarta Sezione con le pronunce numero 41043/08, CED Cass. 241328 e numero 15248/08, CED Cass. 240212. Va peraltro ricordato, in termini comunque compatibili con il principio segnalato, che, secondo Quarta Sezione, numero 14/08, CED Cass. 240021, non puo' valere a soddisfare la condizione costituita dalla riparazione del danno il risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice allorquando, trattandosi di reato perseguibile a querela, lo stesso imputato abbia rifiutato la remissione di querela conseguita al suddetto risarcimento, dichiarando di voler affrontare il merito del giudizio. La questione della rilevanza del risarcimento originato dalla stipulazione di un'assicurazione obbligatoria è stata peraltro, come si ricorderà, oggetto di annose discussioni con riguardo alla circostanza attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 cod. penumero In proposito, pervenute le Sezioni Unite, con la decisione numero 5909/89, CED Cass. 181084 , ad una soluzione negativa, la questione parrebbe oggi risolta in senso contrario se è vero infatti, che, ancora nel 2005 si è sostenuto che la riparazione del danno, tanto nella forma specifica della restituzione, quanto in quella del risarcimento, dovrebbe essere effettiva, integrale e volontaria sicché non potrebbe rilevare l'intervento surrogatorio della compagnia assicuratrice Quarta Sezione, numero 46329/05, CED Cass. 232837 , tuttavia, anche da ultimo, alla luce dell'interpretazione adeguatrice dell'articolo 62, numero 6, cod. penumero fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 138 del 1998, si afferma che il risarcimento, ancorche' eseguito dalla societa' assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato quanto meno tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volonta' di farlo proprio Quarta Sezione , numero 46557/04, CED Cass. 230195 e Quarta Sezione, numero 13870/09, CED Cass. 243202 va peraltro ricordato che le Sezioni Unite, affrontando la questione dell'estensibilità, in favore dei compartecipi, degli effetti dell'integrale risarcimento cui abbia provveduto un solo concorrente nel reato, hanno escluso detta estensione, facendo tuttavia significativamente salva l'ipotesi che i concorrenti abbiano manifestato una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno Sez. Unumero , numero 5941/09, CED Cass. 242215 . QUINTA SEZIONE UP 11 NOVEMBRE 2010, N. 1468/11 RICORRENTE S. CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida di motocicletta con targa originale parzialmente coperta -Integrazione del reato ex artt. 477 e 482 cod. penumero - Esclusione. La condotta di chi circoli con targa originale ma coperta parzialmente così da non poter essere identificato, non integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen, giacché gli atti di falsificazione, manomissione o alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento e non già soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso. In motivazione la Corte precisa anche che tale condotta non integra neppure l'illecito, di natura amministrativa, dell'articolo 100 comma 12 CdS relativo alla circolazione con targa contraffatta. Il principio è già stato affermato da Quinta Sezione, numero 12936/03, CED Cass. 224072, che ha aggiunto anche che tale condotta integra, invece, la violazione amministrativa prevista dal comma 11 del suddetto articolo 100, rappresentando la stessa un modo per non rendere facilmente ispezionabile la targa.