RASSEGNA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

17 SETTEMBRE 2020, N. 202 PENSIONI. Legge di bilancio 2019 – rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il periodo 2019-2021 – meccanismo di rivalutazione – intervento di riduzione della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo – intervento in ambito pensionistico unicamente valorizzato al fine di evidenziare il previsto maggior gettito per il bilancio dello Stato. Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici – trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi su base annua – intervento di decurtazione percentuale, per la durata di cinque anni, dell'ammontare lordo annuo – asserita natura tributaria del prelievo in oggetto finalizzato non a fronteggiare una crisi finanziaria, ma a evitare una procedura per disavanzo eccessivo, non risultando l'originaria programmazione di bilancio statale rispettosa della regola del debito – intervento non ispirato a principi solidaristici né destinato a sostenere la stabilità del sistema previdenziale – definitiva decurtazione patrimoniale del soggetto passivo attesa la mancanza di meccanismi di recupero per il pensionato alla scadenza del quinquennio – inammissibilità intervento. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come sostituito dall’art. 1 della delibera di questa Corte in sede non giurisdizionale dell’8 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, serie generale, del 22 gennaio 2020, nei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. Tale disposizione ha recepito la costante giurisprudenza costituzionale in ordine all’ammissibilità dell’intervento spiegato nei giudizi in via incidentale da soggetti diversi dalle parti del giudizio principale. In linea con questo orientamento, è stato dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum spiegato nel giudizio incidentale su norme limitative della perequazione automatica da un titolare di pensione che era parte in un giudizio diverso da quello di rimessione e che intendeva legittimarsi all’intervento per l’analogia della propria situazione sostanziale sentenza n. 70 del 2015 . Pertanto, non è ammissibile l’intervento proposto da soggetti che, oltre a non essere parti del giudizio principale, non sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in quel giudizio, essendo portatori di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalle norme oggetto di censura. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 158/2020 i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. 17 SETTEMBRE 2020, N. 201 IMPOSTE E TASSE. Imposta sul reddito delle persone fisiche [IRPEF] – redditi di partecipazione a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice – imputazione al socio indipendentemente dalla percezione” – indebito assoggettamento a tributo sui redditi societari, nonostante la prova fornita dal socio in giudizio della sussistenza di circostanze ostative alla percezione del reddito societario – infondatezza. Il reddito, quale sicuro indice di capacità contributiva, costituisce una entità conseguente alle regole di determinazione disposte dal legislatore tributario in ragione delle specifiche caratteristiche delle singole categorie di cui all’art. 6 del TUIR redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa e redditi diversi. In questo schema impositivo, non solo alcuni redditi non coincidono con una res il reddito d’impresa, ad esempio, in forza dell’art. 83 del TUIR è costituito da un dato contabile, tra l’altro regolato in base al principio di imputazione temporale della competenza e non a quello di cassa i redditi fondiari possono rappresentare un dato solo figurativo , ma il termine stesso di possesso assume un significato differente nell’ambito delle singole categorie reddituali. Constatato, quindi, che il legislatore non ha adottato una nozione generale e unitaria di reddito preferendo individuare fattispecie imponibili nell’ambito delle singole categorie e ha volutamente utilizzato, con specifico riferimento all’imposta sul reddito, il termine possesso” nell’art. 1 del TUIR in un senso atecnico, se ne deve concludere che quest’ultimo non coincide né con la nozione civilistica, né con quella della materiale disponibilità del reddito. Il possesso cui fa riferimento il legislatore tributario agli specifici fini dell’IRPEF deve essere inteso, pertanto, quale modo per identificare la relazione del soggetto con la peculiare manifestazione di capacità contributiva che è costituita appunto dal reddito, secondo le regole giuridiche delle singole categorie reddituali. In senso conforme, cfr. Corte Cost., n. 410/1995 attualmente, ai fini della nozione giuridica di reddito, occorre far capo a ciò che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal legislatore. Ciò significa, pertanto, che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri.