RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 10 MARZO 2020 N. 6754 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE. Rito cd. Fornero - Inosservanza - Deducibilità come motivo di impugnazione - Limiti - Verificazione di una conseguente lesione - Necessità - Fattispecie. La violazione della disciplina relativa all'introduzione della causa mediante il rito c.d. Fornero può essere dedotta come motivo di impugnazione solo se la parte indichi il concreto pregiudizio alle prerogative processuali derivatole dalla mancata adozione del predetto rito, con conseguente interesse alla relativa rimozione, non potendosi ravvisarsi tale pregiudizio nella privazione di una fase processuale , considerato che il rito ordinario nella specie seguito rappresenta la massima espansione della cognizione integrale, idonea a consentire il migliore esercizio del diritto di difesa. In argomento si veda Cassazione 2364/2020 per la quale nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce prosecuzione, sicché l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile. Sullo speciale rito c.d. Fornero si veda altresì Cassazione 15011/2019 per la quale l'ordinanza di mutamento dal rito speciale cd. Fornero - emessa al termine della fase sommaria - al rito ordinario del lavoro non ha contenuto decisorio ne consegue che non è ammessa l'opposizione avverso l'ordinanza medesima. Per Cassazione 1448/2015 l'omesso mutamento del rito da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa non determina ipso iure l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. SEZIONE LAVORO 27 MARZO 2020 N. 7566 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO. Sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 - Visita medica a seguito di assenza superiore a 60 giorni - Precedenza all'assegnazione delle mansioni - Necessità - Presentazione al lavoro - Omissione - Conseguenze. In tema di sorveglianza sanitaria ex art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a 60 giorni, quale misura necessaria a tutelare l'incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l'assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell'inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l'astensione ex art. 1460 c.c. dall'esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell'attesa della visita medica, l'eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell'impresa. Tra i precedenti in argomento si veda Cassazione 24459/2016 per la quale l'omissione della visita di idoneità prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 81 del 2008 a fronte, nella specie, di certificazione medica presentata dal prestatore costituisce grave e colposo inadempimento del datore di lavoro che legittima la reazione del lavoratore, ai sensi dell'art. 1460 c.c., per violazione delle prescrizioni legali a tutela delle condizioni fisiche dei dipendenti nell'espletamento delle mansioni assegnate. In argomento si veda anche Cassazione 29188/2019 per la quale nel pubblico impiego contrattualizzato, il prolungato ed ingiustificato rifiuto, da parte del dipendente pubblico, di effettuare gli accertamenti medici richiesti, seppure tenuto nel corso anziché nella fase di avvio della procedura di verifica dell' idoneità al servizio, ma idoneo a renderne impossibile lo svolgimento, legittima la P.A. a procedere ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 alla contestazione disciplinare, che innesta un procedimento autonomo rispetto a quello di verifica della idoneità al servizio, non più possibile a causa della mancata collaborazione del dipendente pubblico.