RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 4 MARZO 2020 N. 6094 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO APPRENDISTATO - IN GENERE. Contratto di inserimento ex artt. 54 e ss. d.lgs. n. 276/2003 - Definizione del progetto con il consenso del lavoratore - Interpretazione - Approvazione - Sufficienza - Negoziazione - Esclusione. Nel contratto di inserimento di cui agli artt. 54 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, il consenso del lavoratore al progetto individuale, previsto dall'art. 55 del citato d.lgs., non implica che esso debba essere concesso all'esito di una specifica negoziazione a mezzo trattativa, essendo sufficiente la mera approvazione in esito ad una complessiva valutazione di rispondenza alla eventuale professionalità già acquisita. Tra i precedenti in argomento si veda Cassazione 22687/18 per la quale il contratto di inserimento, regolato dagli artt. 54 e ss. del d.lgs. n. 276/2003 applicabile ratione temporis , è connotato dalla finalità formativa ed è qualificabile come contratto a causa mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito e addestramento finalizzato alla acquisizione di una più definita professionalità, per l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Ne consegue che la carenza del progetto individuale, preordinato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore, come pure l'articolazione del rapporto secondo moduli esecutivi incompatibili con le finalità di formazione, integrano un vizio genetico della causa contrattuale, tale da determinare la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. In senso conforme si veda Cassazione 23037/2018 secondo cui Il contratto di inserimento, di cui agli artt. 54 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, applicabile ratione temporis , deve contenere la specifica indicazione del progetto, ai sensi dell'art. 56, onere che può essere soddisfatto anche attraverso il richiamo di un documento esterno al contratto che contenga il progetto, purché specificamente individuato e conforme alle prescrizioni dell'art. 55. In tema di licenziamento individuale, secondo Cassazione 31653/2018, ai fini dell'applicabilità dell'art. 18 st.lav. nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 92 del 2012 e della relativa tutela reale contro il licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, ai fini dimensionali non devono essere considerati i lavoratori con contratto di inserimento, atteso che l'art. 59, comma 2, del d. lgs. n. 276 del 2003, esclude specificamente detti lavoratori dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l'applicazione di particolari normative e istituti, con conseguente impossibilità di estensione analogica della disciplina dettata dal comma 2 dello stesso art. 18 per i contratti di formazione e lavoro. SEZIONE LAVORO 3 MARZO 2020 N. 5897 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA. Consumo di sostanze stupefacenti - Dipendente a contatto con utenza - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di licenziamento per giusta causa, l'uso e la detenzione, anche a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti non sono consoni, in base agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale, allo svolgimento di una prestazione lavorativa implicante contatto con gli utenti da parte del dipendente. Fattispecie in cui la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di un operatore della mobilità addetto alla verifica del pagamento del parcheggio per le vetture in sosta il quale aveva definito il procedimento penale con una sentenza di patteggiamento . In materia di licenziamento disciplinare, secondo Cassazione 12994/18, viola certamente il minimo etico la condotta extralavorativa di consumo di sostanze stupefacenti ad opera di un lavoratore adibito a mansioni di conducente di autobus, definite a rischio , a prescindere dal mancato riferimento, nell'ambito del r.d. n. 148 del 1931, alla descritta condotta del resto, il mancato riferimento in questione non è significativo, avuto riguardo all'epoca di emanazione del detto testo normativo, contemplante l'unico modo, allora in uso, di alterazione della psiche, integrato dallo stato di ubriachezza. In argomento si veda Cassazione 11715/2014 per la quale nella valutazione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore avente le mansioni di guida di automezzi pesanti di trasporto di rifiuti sulla pubblica via, il quale, con sentenza penale di condanna, sia risultato consumatore di sostanze stupefacenti, è necessario - nella situazione normativa antecedente l'emanazione della disciplina attuativa dei primi due commi dell'art. 125 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - che il lavoratore fornisca piena prova, attraverso la produzione dell'esito di esami tossicologici ad hoc , del proprio avvenuto pieno recupero, con conseguente dismissione dell'abitudine al consumo di sostanze stupefacenti, la quale, anche al di sotto della soglia della tossicodipendenza , è da sola sufficiente ad inibire la guida di veicoli su strada ex art. 187 del codice della strada e ad esporre il datore di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere di eventuali danni cagionati a terzi. SEZIONE LAVORO 3 MARZO 2020 N. 5895 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE. Personale dipendente della pubblica amministrazione - Estinzione del rapporto a termine - Successiva assunzione in ruolo - Trattamento di fine rapporto per il primo rapporto - Liquidazione - Frazionabilità - Fondamento. In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione seguita dall'assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro. In argomento si vedano Sezioni Unite 24280/14 per le quali In caso di estinzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale seguita dalla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato - per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. - il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio sin dal momento dell'estinzione del rapporto presso l'ente locale. Per Cassazione 7982/2018 l'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si riferisce a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale, operando anche nei confronti dei soggetti che siano risultati solamente idonei in una procedura selettiva ed abbiano, successivamente, stipulato con la P.A. un contratto di lavoro a tempo determinato fuori dei casi consentiti dalla contrattazione collettiva, dovendosi ritenere che l'osservanza del principio sancito dall'art. 97 Cost. sia garantito solo dalla circostanza che l'aspirante abbia vinto il concorso.