RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 28 FEBBRAIO 2020 N. 5546 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI . Dirigenza pubblica - Cessazione incarico operativo - Conferimento incarico di studio ex art. 19, comma 10, d.lgs. n. 165/2001 - Illegittimità - Limiti e condizioni. In tema di pubblico impiego privatizzato, la cessazione dell'incarico operativo del dirigente e la contestuale attribuzione di un incarico di studio ex art. 19, comma 10, d.lgs. n. 165/2001, pur legittima, può essere, tuttavia, realizzata con modalità tali da compromettere la professionalità del lavoratore sotto il profilo della perdita di chance o della lesione della sua dignità professionale, eventi da cui può sorgere il diritto al risarcimento del danno che deve essere allegato e dimostrato dal danneggiato, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova, non operando alcun automatismo che possa farlo ritenere in re ipsa . Tra i precedenti in argomento si veda Cassazione 8674/18 per la quale la cessazione di un incarico di funzione, e la successiva attribuzione di un incarico di studio non determina un demansionamento, in quanto la qualifica dirigenziale esprime esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, senza che sia configurabile un diritto soggettivo a mantenere o a conservare un determinato incarico. In argomento si veda Cassazione 12678/16 per la quale nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale, nondimeno la P.A. non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali in prima designazione ovvero una volta che siano venuti a scadenza e lasciare, immotivatamente ed ingiustificatamente, il dirigente pubblico senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale. SEZIONE LAVORO 24 FEBBRAIO 2020 N. 4876 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – DISCIPLINARE. Omessa contestazione - Tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012 - Applicabilità - Fondamento. In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito. Tra i precedenti conformi alla massima in rassegna si veda Cassazione 25745/16. In argomento si veda altresì Cassazione 16896/2016 per la quale nell'ipotesi in cui la contestazione disciplinare, finalizzata al licenziamento, non contenga una sufficiente e specifica descrizione della condotta tenuta dal lavoratore, è applicabile l'art. 18, comma 6, st.lav. nella formulazione ratione temporis vigente, risultante dalla l. n. 92 del 2012 , con riferimento alle ipotesi di vizi di forma attinenti alla motivazione del recesso, come ora disciplinata dall'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966, con conseguente dichiarazione giudiziale di risoluzione del rapporto di lavoro e condanna del datore al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra sei e dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, secondo Cassazione 18128/16 la natura perentoria dei termini del procedimento disciplinare stabiliti dalla contrattazione collettiva e, nei procedimenti avviati, successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, dagli artt. 55-bis e seguenti del d.lgs. n. 165/ 2001, impedisce la rinnovazione del procedimento disciplinare che si sia concluso con sanzione annullata per vizio di forma quando la nuova iniziativa disciplinare venga intrapresa per i medesimi fatti una volta spirati i termini. SEZIONE LAVORO 13 FEBBRAIO 2020 N. 3640 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - IN GENERE. Lavoro dirigenziale - Subordinazione c.d. attenuata - Prestazione caratterizzata dal coordinamento funzionale della prestazione con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale - Conseguenze - Accertamento della natura subordinata del rapporto - Fattispecie. Ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale - nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia e il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell'emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente - il giudice di merito deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l'esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell'organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell'ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la qualificazione come subordinato di un rapporto di lavoro dirigenziale, non ritenendo sufficiente il solo elemento indiziario dell'inserimento del lavoratore nell'organizzazione imprenditoriale, in mancanza di allegazione e prova circa l'esistenza di una – pur attenuata – eterodirezione da parte dei vertici della società . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 7517/12. Per Cassazione 9463/16 ai fini della qualificazione come lavoro subordinato del rapporto di lavoro del dirigente, quando questi sia titolare di cariche sociali che ne fanno un alter ego dell'imprenditore preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale o di una branca o settore autonomo di essa , è necessario - ove non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente - verificare se il lavoro dallo stesso svolto possa comunque essere inquadrato all'interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, e se possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini ed ai controlli del datore di lavoro e, in particolare, dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso , nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale. L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive, secondo Cassazione 29640/18, è configurabile anche quando il potere di direzione venga esercitato dal datore di lavoro attraverso l'emanazione di indicazioni di carattere programmatico de die in diem , costituendo indici rivelatori del vincolo di subordinazione cd. attenuata la programmazione quotidiana e, quindi, la specificazione in concreto, da parte del datore, del lavoro dei collaboratori e l'inserimento delle prestazioni lavorative nell'organizzazione imprenditoriale.