RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 30 SETTEMBRE 2019 N. 24356 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D'OPERA . Successione di contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione - Intervallo inferiore al termine utile per l'impugnazione - Impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie - Estensione ai contratti precedenti - Esclusione - Contrasto con il diritto dell'Unione - Insussistenza - Ragioni. In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato in somministrazione, la regola per cui l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, non si pone in contrasto con il diritto dell'Unione quale fattore - ai sensi dell'art. 6, comma 2, della direttiva 2008/104/CE - di ostacolo o impedimento alla stipulazione di un contratto di lavoro o l'avvio di un rapporto di lavoro tra l'impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione , poiché la direttiva in questione, che non è auto-applicativa, si rivolge unicamente agli Stati membri, senza imporre alle autorità giudiziarie nazionali un obbligo di disapplicazione di qualsiasi disposizione di diritto nazionale che preveda, al riguardo, divieti o restrizioni che non siano giustificati da ragioni di interesse generale. Tra i precedenti in senso conforme si veda Cassazione 30134/2018 la quale precisa che in tema di successione di contratti di lavoro a termine in somministrazione, l'impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l'altro sia decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l'impugnativa, poiché l'inesistenza di un unico continuativo rapporto di lavoro - il quale potrà determinarsi solo ex post , a seguito dell'eventuale accertamento della illegittimità del termine apposto - comporta la necessaria conseguenza che a ciascuno dei predetti contratti si applichino le regole inerenti la loro impugnabilità. In argomento si richiama altresì Cassazione 7788/2017 secondo cui la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa 24 novembre 2010 , senza la necessità di una specifica previsione di deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facoltà, suscettibili di nuova regolamentazione perché ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattività né l'introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia ex nunc determina una violazione degli artt. 24 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilità della nuova disciplina, attesa la proroga disposta in sede di prima applicazione dal citato comma 1-bis. SEZIONE LAVORO 30 SETTEMBRE 2019 N. 24355 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO. Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 - Licenziamento del dirigente per processo di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Indennità supplementare - Spettanza - Stato di disoccupazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie. L'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall'accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che ad esso consegua una effettiva cesura del rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in stato di disoccupazione. In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva negato l'emolumento in presenza di un licenziamento intimato da una società posta in amministrazione straordinaria, seguito da riassunzione ad opera del cessionario, quale speciale modalità di trasferimento del lavoratore ex art. 5, comma 2 ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. dalla l. n. 39 del 2004 . Tra i precedenti conformi in argomento si veda Cassazione 86/2019. Secondo Cassazione 23894/2018, la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604 del 1966 e st.lav. non è applicabile, ai sensi della prima delle leggi citate, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente. Ne consegue che, ai fini dell' indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva in caso di licenziamento del dirigente, la giustificatezza - la cui nozione contrattuale, al fine della legittimità del licenziamento, si discosta da quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dall'art. 3 della l. n. 604 del 1966 - non deve necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro e con una situazione di grave crisi aziendale tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa tale prosecuzione. Infine, per Cassazione 5175/2015 il giudizio sulla misura dell'indennità supplementare spettante in base alla contrattazione collettiva, in caso di licenziamento non giustificato di dirigenti, è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è censurabile se non per vizio di motivazione.