RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 13 SETTEMBRE 2019 N. 22928 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE. Congedo straordinario ex art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 - Richiesta al datore di lavoro - Necessità - Fondamento - Fattispecie. Il lavoratore che intende fruire del congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001, ha l'obbligo di presentare istanza al datore di lavoro per consentirgli di predisporre idonee misure organizzative e commisurare l'indennità di cui al comma 5- ter della stessa norma la necessità di detta istanza è confermata dal disposto normativo dell'art. 4 della l. n. 53 del 2000 ed dal d.m. n. 278 del 21.7.2000 - applicabili, benché anteriori all'art. 42 citato, perché disciplinano tutta la materia dei congedi per cause particolari - dai quali emerge la necessità che il datore motivi l'eventuale diniego ed instauri il contraddittorio con il lavoratore in caso di reiterazione della domanda. Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, escludendo lo scomputo di un periodo di congedo straordinario, autorizzato dall'INPS, ma senza che alcuna istanza fosse stata formulata al datore di lavoro . In tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, per Cassazione 19580/2019, l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell'ente assicurativo. Secondo Cassazione 509/2018 in tema di congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, lett. b , del d.lgs. n. 151 del 2001, la verifica in concreto, sulla base dell'accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, della fruizione del medesimo con modalità abusive, in quanto difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è consentito, appartiene alla competenza ed all'apprezzamento del giudice di merito, al quale spetta anche formulare il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso e valutare l'idoneità di esso a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, anche in forza del disvalore sociale comunemente percepito. SEZIONE LAVORO 10 SETTEMBRE 2019 N. 22628 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE RICORSO PER - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE. Rito del lavoro - Poteri istruttori d'ufficio - Mancato esercizio - Ricorso per cassazione - Specificità del motivo - Necessità - Formulazione - Modalità. Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l'esistenza di una pista probatoria qualificata, ossia l'esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l'officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio. Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 25374/2017 per la quale nel rito del lavoro, l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c., non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto tuttavia, al fine di censurare idoneamente in sede di ricorso per cassazione l'inesistenza o la lacunosità della motivazione sulla mancata attivazione di detti poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato l'esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito. In argomento si veda Cassazione 22534/2014 per la quale il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c, preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori. Par Cassazione 12717/2010 l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, nell'ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora la sentenza di merito non adduca un'adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione.