RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 28 MARZO 2019 N. 8670 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI POSTCORPORATIVI - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE. Proclamazione di uno sciopero - Adibizione da parte del datore di lavoro del personale rimasto in servizio alle mansioni del personale in sciopero - Assegnazione a mansioni inferiori - Condotta antisindacale - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie. Nel caso di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che assegni il personale rimasto in servizio a mansioni inferiori, solo se queste siano marginali, accessorie e complementari a quelle proprie dei lavoratori così impiegati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dell'astensione con il compimento di atti illegittimi perché in violazione dell'art. 2103 c.c. Fattispecie in cui la S.C., nel caso di sciopero del personale di esazione dipendente della società Autostrade per l'Italia s.p.a., ha escluso l'antisindacalità della condotta datoriale consistita nell'adibire il responsabile dell'esazione alla funzione di apertura /chiusura delle porte manuali e nel demandare ai gestori di tratta l'intervento sulle piste in caso di malfunzionamento dei sistemi di pagamento elettronici, trattandosi di interventi sporadici ed occasionali . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 12811/2009 e Cassazione 26368/2009 per la quale, in particolare il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, é configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore o interinali, se l'adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali non configurandosi, in tal caso, alcuna violazione dell'art. 2103 c.c. , e l'utilizzazione dei secondi rispetti o meno la programmazione prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero nella misura corrispondente alle concrete esigenze produttive e organizzative dell'azienda. In argomento si veda Cassazione 23672/2014 per la quale il rifiuto di alcuni portalettere di effettuare la consegna di una parte della corrispondenza, di competenza di un collega assegnatario di altra zona della medesima area territoriale, in violazione dell'obbligo previsto dall'accordo sindacale del 29 luglio 2004, non costituisce astensione dal lavoro straordinario, né astensione per un orario delimitato e predefinito, ma rifiuto di effettuare una delle prestazioni dovute, sicché può dare luogo a responsabilità contrattuale e disciplinare del dipendente senza che il comportamento datoriale, di irrogazione delle sanzioni, sia qualificabile come antisindacale. SEZIONE LAVORO 25 MARZO 2019 N. 8293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – DISCIPLINARE. Corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare - Necessità - Mutamento dell'incolpazione - Limiti - Fattispecie. Il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, rispetto ad una contestazione relativa ad irregolarità nella negoziazione di titoli di credito, commesse da un dipendente di un istituto credito, non aveva valutato, ai fini della sussistenza della giusta causa, il diverso addebito, specificato solo nel corso del giudizio, della richiesta di prestiti ad un cliente per far fronte ad una forte esposizione debitoria . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 19023/2018. In tema di licenziamento disciplinare, per Cassazione 26678/2017, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto , ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui all'art. 7 st.lav., assicura al lavoratore incolpato. In argomento si veda, infine Cassazione 26010/2018 per la quale in tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.