RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 21 FEBBRAIO 2019 N. 5189 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE - RAPPORTO DEL SOCIO. Cooperative - Socio lavoratore subordinato - Trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva - Applicabilità - Deroghe contenute nel regolamento cooperativo - Irrilevanza - Fondamento. In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla l. n. 142/2001, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della l. n. 142/2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria. Tra i precedenti conformi in argomento si veda Cassazione 19832/2013 e Cassazione 4951/2019. Per distinto aspetto relativo alla disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore, si veda Cassazione 17989/2018 per la quale il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità, poiché, in caso di licenziamento, la maggiore onerosità per il conseguimento della tutela restitutoria, legata, oltre che all'impugnativa del licenziamento stesso, anche alla tempestiva opposizione alla contestuale delibera di esclusione, non può, di per sé, definirsi equivalente ad una condizione di metus caratterizzante lo svolgimento del rapporto lavorativo, tale da indurre il socio lavoratore a non esercitare i propri diritti per timore di perdere il posto di lavoro ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.