RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 28 GENNAIO 2019 N. 2288 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – DISCIPLINARE. Condotte disciplinari punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa - Tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Applicabilità - Fattispecie. In tema di licenziamento disciplinare, ove risulti accertata una condotta inquadrata nell'ambito di quelle punite dal contratto collettivo solo con sanzione conservativa, va riconosciuta la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92/2012. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva invece accordato la tutela indennitaria cd. forte in una ipotesi in cui non era stato investito di censura il presupposto, affermato nella stessa sentenza, della riconducibilità delle condotte contestate nelle previsioni collettive non tipizzate - relative alla trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero alla trasgressione dei regolamenti interni - per le quali il contratto collettivo prevedeva la sanzione conservativa . In tema di licenziamento disciplinare illegittimo, si veda Cassazione 32500/2018 secondo cui la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. riformulato, è applicabile in presenza di una valutazione di non proporzionalità attraverso il parametro della riconducibilità della condotta accertata ad una ipotesi punita con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva. Ancora in tema, si veda Cassazione 25534/2018, per la quale, qualora vi sia sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta in addebito non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa in tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le altre ipotesi di cui all'art. 18, comma 5, st.lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria cd. forte. SEZIONE LAVORO 11 GENNAIO 2019 N. 523 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE. Licenziamento verbale - Impugnativa stragiudiziale di cui all'art. 32 della l. n. 183/2010 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. L'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all'impugnazione stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010 all'art. 6 della l. n. 604/1966, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza. Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte della domanda di costituzione del rapporto di lavoro proposta ai sensi dell'art. 29, comma 3- bis , del d.lgs. n. 276/2003, ha accolto l'eccezione di decadenza ritenendo presuntivamente provato il licenziamento intimato dall'appaltatore per effetto del subentro di altra impresa, in mancanza di un atto scritto di recesso . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 25561/2018. In argomento si veda Cassazione 1757/1999 per la quale la mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro bensì preclude al lavoratore soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Ne consegue che, nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, qualora si sia verificata la decadenza dall'impugnazione è concesso al lavoratore di esperire la normale azione risarcitoria in base ai principi generali che governano questa azione, sempre che ne ricorrano e siano dal lavoratore allegati i relativi presupposti.