RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 27 DICEMBRE 2018 N. 33379 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO. Licenziamento illegittimo - Responsabilità contrattuale del datore di lavoro - Configurabilità - Prescrizione del diritto al risarcimento - Termine decennale. L'illegittimo licenziamento è fonte di responsabilità contrattuale e non extracontrattuale, con la conseguenza che il diritto del lavoratore al risarcimento del danno resta assoggettato all'ordinaria prescrizione decennale, anziché a quella quinquennale. Identico principio di diritto è affermato da Cassazione 8720/2004 la quale dopo aver affermato il regime di prescrizione ordinaria per il risarcimento del danno riferisce che, stante l'efficacia istantanea dei provvedimenti, la decorrenza della prescrizione coincide con il momento della cessazione del rapporto, ne' ha valore di atto interruttivo la riammissione in servizio effettuata in adempimento di sentenza di primo grado poi riformata, trattandosi di atto dovuto, come tale inidoneo a produrre l'effetto proprio della interruzione. In argomento si veda Cassazione 6895/2018 per la quale l'art. 18, comma 4, st.lav., nel testo risultante dall'art. 1 della l. n. 108 del 1990 e ratione temporis applicabile, nel prevedere, in caso di invalidità del licenziamento, la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del licenziamento stesso, mediante corresponsione di una indennità commisurata alla retribuzione non percepita, stabilisce una presunzione iuris tantum di lucro cessante il cui presupposto è l'imputabilità al datore di lavoro dell'inadempimento, fatta eccezione per la misura minima del risarcimento, consistente in cinque mensilità di retribuzione, la quale è assimilabile ad una sorta di penale né la misura del risarcimento può essere ridotta con riguardo alle conseguenze dannose riferibili al tempo impiegato per la tutela giurisdizionale, stante l'esistenza di norme che consentono ad entrambe le parti del rapporto di promuovere il giudizio ed interferire nell'attività processuale. SEZIONE LAVORO 17 DICEMBRE 2018 N. 32607 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI. Procedimento disciplinare - Difese del lavoratore - Giustificazioni scritte ritenute erroneamente tardive dal datore di lavoro - Violazione del procedimento disciplinare - Equiparazione alla mancata audizione orale del lavoratore che ne abbia fatto richiesta - Sussistenza. In tema di procedimento disciplinare ex art. 7 st. lav., il datore che abbia considerato erroneamente tardive le giustificazioni scritte, in realtà tempestive, rese dal lavoratore, pone in essere - risultando negato a quest'ultimo il suo diritto alla difesa e al contraddittorio - una violazione del procedimento, non dissimile da quella che si verifica quando il lavoratore medesimo abbia invano chiesto di essere ascoltato di persona. In argomento si veda Cassazione 204/2017 per la quale il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che, nel termine di cui all'art. 7, comma 5, st. lav., ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano di per sé ampie ed esaustive. Ancora in tema di procedimento disciplinare ex art. 7 st. lav., secondo Cassazione 17916/2016, in caso di richiesta di audizione personale dell'incolpato, con istanza di assistenza di un sindacalista di fiducia ai sensi dei commi 2 e 3, spetta al datore di lavoro organizzare la convocazione in tempi ragionevoli e congrui per dare modo a tutti gli aventi diritto di parteciparvi, restando a suo carico l'onere probatorio per impedimenti a lui non colpevolmente imputabili. Per Cassazione 23140/2015 il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito non ha per il lavoratore natura decadenziale della facoltà di richiedere l'audizione a difesa, sicché è illegittima la sanzione disciplinare che sia stata comminata ignorando la richiesta presentata oltre detto termine ma prima dell'adozione del provvedimento disciplinare. SEZIONE LAVORO 14 DICEMBRE 2018 N. 32500 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – DISCIPLINARE. Tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, st.lav. riformulato - Sanzione più grave di quella tipizzata dalla contrattazione collettiva - Necessità - Sussunzione del fatto tra le condotte punibili con sanzione conservativa - Ultrapetizione - Esclusione - Fattispecie. In tema di licenziamento disciplinare illegittimo, la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, st. lav. riformulato, è applicabile in presenza di una valutazione di non proporzionalità attraverso il parametro della riconducibilità della condotta accertata ad una ipotesi punita con sanzione conservativa dalla contrattazione collettiva. Nella specie, la S.C. ha escluso la necessità di una specifica allegazione sul punto da parte del lavoratore, trovando applicazione il c.c.n.l. degli autoferrotranvieri, recepito dal r.d. n. 148 del 1931, direttamente conoscibile dal giudice senza la necessità di una collaborazione delle parti . Tra i più recenti precedenti conformi si veda Cassazione26013/2018 per la quale in tema di licenziamento disciplinare, l'accesso alla tutela reale di cui all'art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa al fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, mentre nei casi in cui il c.c.n.l. operi una riserva per le infrazioni di maggiore gravità, rimettendo al giudice di valutare l'esistenza di un simile rapporto di proporzione in connessione al contesto, spetta la tutela indennitaria, ricadendosi nell'ambito applicativo di cui all'art. 18, comma 5, st. lav. Con riferimento invece all’aspetto della contrattazione collettiva si veda il principio di diritto di Cassazione 19507/2014 per la quale la conoscibilità della fonte normativa si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico rispetto a quella in cui le questioni attengano ad un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre in quest'ultimo caso il giudice procede con mezzi propri secondo il principio iura novit curia , nel primo il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio, che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c