RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 13 DICEMBRE 2018 N. 32330 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI. Distacco del lavoratore - Mutamento delle mansioni - Consenso del lavoratore - Necessità - Conseguenze. In caso di distacco del lavoratore, con mutamento delle mansioni, anche solo parziale purché effettivamente idoneo a ledere il patrimonio di professionalità acquisito, ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 276/2003 è richiesto, quale elemento costitutivo e condizione di legittimità della fattispecie, il consenso del lavoratore distaccato, il quale, ricevuta la comunicazione del provvedimento, è pertanto onerato del solo rifiuto ma non anche di rendere note le ragioni che lo sorreggono, rilevando a tali fini il solo mutamento oggettivo delle mansioni, quale conseguenza dell'attuazione dell'ordine, e non anche la rappresentazione di esso fornita dal datore di lavoro nella lettera di comunicazione. Tra i precedenti in argomento si veda Cassazione n. 8068/16 per la quale, in caso di distacco di un lavoratore presso una società inserita nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla realizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obbiettivi di maggiore funzionalità del raggruppamento, sicché, pur in un contesto di diversa soggettività giuridica, va esclusa la violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 l. n. 1369/1960, ratione temporis applicabile, in linea con l'evoluzione normativa dell'istituto di cui al comma 4-ter dell'art. 30 d.lgs. n. 276/2003, introdotto dal d.l. n. 76/2013, conv. con modif. dalla l. n. 99/2013. Per Cassazione n. 17768/15 in caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, permangono in capo al distaccante, per la realizzazione del cui interesse il provvedimento è adottato, il potere direttivo e l'onere di vigilare sull'esecuzione del rapporto, sicché in caso di attribuzione, al lavoratore distaccato, di mansioni superiori presso il distaccatario, le conseguenze di cui all'art. 2103 c.c. si verificheranno in capo al distaccante. Sulla natura giuridica del distacco si veda, infine, Cassazione n. 26138/13 per la quale il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene temporaneamente adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari - presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente. SEZIONE LAVORO 13 DICEMBRE 2018 N. 32330 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO . Tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, comma 4, stat. lav. riformulato - Aliunde perceptum” - Periodo di estromissione - Rilevanza - Detrazione - Criteri - Fattispecie. In caso di licenziamento illegittimo, cui consegua l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4, stat. lav. riformulato, la detrazione dell' aliunde perceptum non può prescindere dal periodo dell'estromissione dal rapporto di lavoro sicché, operando le dodici mensilità come mero limite quantitativo imposto dal legislatore nell'ambito di una operazione di bilanciamento dei contrapposti interessi, il computo va effettuato, entro il limite legale, tenuto conto della decorrenza del risarcimento dalla data del recesso, dovendosi escludere che tale diritto possa essere ridotto o annullato in conseguenza della durata del giudizio nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a fronte del recesso intimato nell'ottobre del 2015, aveva correttamente detratto dalle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto le quattro mensilità relative al periodo di occupazione presso altro datore di lavoro, decorrente, così come accertato, dal giugno 2016 . In tema di licenziamento illegittimo, per Cassazione n. 2499/17, il datore di lavoro che invochi l’ aliunde perceptum” da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e, ai fini dell’assolvimento del relativo onere della prova su di lui incombente, è tenuto a fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative. In argomento si veda Cassazione n. 16136/18, per la quale il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità totale o parziale tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro né il risarcimento del danno spettante ex art. 18, stat. lav. può essere diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento quale aliunde perceptum non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa.