RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 27 NOVEMBRE 2018 N. 30694 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D'OPERA . Appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative - Requisito della organizzazione dei mezzi necessari” - Portata - Fattispecie. In tema di appalto avente ad oggetto prestazioni lavorative, il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore , previsto dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, può essere individuato, in presenza di particolari esigenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto nella specie, la S.C. ha ritenuto genuino un appalto concernente la gestione e l'assistenza tecnica di archivi informatici, affermando che, in una tale ipotesi, caratterizzata da una bassa intensità organizzativa, gli strumenti e le macchine forniti dall'appaltante non costituiscono il mezzo attraverso il quale il servizio viene reso, ma, piuttosto, l'oggetto sul quale l'attività appaltata si esercita, sì da risultare predominante la mera organizzazione dei dipendenti . In argomento, secondo Cassazione n. 27105/18, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dall'art. 1 l. n. 1369/1960 applicabile ratione temporis , opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione , senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo. Per Cassazione n. 27213/18 il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali , caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione , ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo. SEZIONE LAVORO 27 NOVEMBRE 2018 N. 30679 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI. Licenziamento disciplinare - Indagini preliminari del datore di lavoro dirette ad acquisire elementi di giudizio - Ammissibilità - Limiti. In tema di licenziamenti come di altre sanzioni disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del datore di lavoro - volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità o meno di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile - purché all'esito delle stesse il datore proceda ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, l. n. 300/1970 alla rituale contestazione dell'addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l'assistenza dei rappresentanti sindacali. Identico principio di diritto è affermato da Cassazione n. 12027/03. In argomento si veda altresì Cassazione n. 10688/17 per la quale in tema di licenziamenti per motivi disciplinari, non lede il principio di immediatezza, di cui all'art. 7 della l. n. 300 del 1970, il datore di lavoro che, prima di procedere alla contestazione disciplinare nei confronti del lavoratore disponga indagini ispettive per meglio approfondire le responsabilità di quest'ultimo, quando ne abbia, quali elementi conoscitivi, soltanto la confessione, essendo la stessa potenzialmente revocabile ex art. 2732 c.c Per fattispecie relativa all’ambito del pubblico impiego contrattualizzato si veda Cassazione n. 14200/18 per la quale il titolare dell'ufficio dei procedimenti disciplinari può delegare a dipendenti esterni allo stesso il compimento di atti istruttori, facendone propri i risultati, purché detti atti non abbiano contenuto valutativo o decisorio ed il soggetto delegato offra garanzia di terzietà ed imparzialità, non essendo gli stessi soggetti ai limiti della delega di funzioni in quanto espressione del potere privatistico del datore di lavoro e non di quello pubblicistico.