RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 21 NOVEMBRE 2018 N. 30126 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI. Situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c. - Totale privazione delle capacità intellettive e volitive - Necessità - Esclusione - Diminuzione di tali facoltà - Sufficienza - Sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni - Indagine del giudice - Contenuto. Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere ex art. 428 c.c., costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere. Laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato, il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni comportano la rinunzia al posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. - sicché occorre verificare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto. In argomento si veda Cassazione 2500/2017 per la quale il lavoratore dipendente che invochi l’annullamento, per incapacità naturale ai sensi dell’art. 428, comma 1, c.c., delle dimissioni da lui presentate, deve dimostrare che, al momento del compimento dell’atto, a lui pregiudizievole, si trovava in uno stato di turbamento psichico, anche parziale, idoneo ad impedirne od ostacolarne una seria valutazione o la formazione della volontà, nonché di avere subito un grave pregiudizio a causa dell’atto medesimo. Secondo Cassazione 8361/2014, nell'interpretazione della lettera di dimissioni, che è un atto unilaterale, è necessario accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ferma l'applicabilità, per il rinvio operato dall'art. 1324 cod. civ., degli ulteriori criteri ermeneutici generali del senso letterale delle parole, dell'interpretazione complessiva delle clausole le une per mezzo delle altre, nonché del prevalente rilievo da attribuire al contenuto sostanziale dell'atto rispetto al nomen juris utilizzato. A tal riguardo, il giudice, assumendo rilievo beni giuridici primari oggetto di particolare tutela da parte dell'ordinamento, è tenuto a svolgere un'indagine rigorosa al fine di accertare che, da parte del lavoratore, sia stata effettivamente manifestata in modo univoco l'incondizionata volontà di porre fine al rapporto di lavoro, dovendosi considerare che l'esistenza di una dichiarazione del lavoratore di essere pronto a continuare a svolgere la propria attività, per un periodo più o meno lungo, esclude che egli intenda realmente manifestare l'intento di dimettersi. Nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato nella specie, perché in stato di incapacità naturale , secondo Cassazione 21701/2018, le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l'illegittimità delle dimissioni, in quanto il principio secondo cui l'annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, che, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, non sono dovute in mancanza della prestazione, salvo espressa previsione di legge. SEZIONE LAVORO 16 NOVEMBRE 2018 N. 29640 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - IN GENERE. Assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive - Subordinazione attenuata - Indici - Fattispecie. L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive è configurabile anche quando il potere di direzione venga esercitato dal datore di lavoro attraverso l'emanazione di indicazioni di carattere programmatico de die in diem , costituendo indici rivelatori del vincolo di subordinazione cd. attenuata la programmazione quotidiana e, quindi, la specificazione in concreto, da parte del datore, del lavoro dei collaboratori e l'inserimento delle prestazioni lavorative nell'organizzazione imprenditoriale. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, valorizzando i suddetti indici, aveva qualificato come subordinato il rapporto di lavoro di collaboratori che avevano svolto l'attività di messi notificatori con le medesime modalità in un primo momento come dipendenti, poi come collaboratori co.co.co. e successivamente come collaboratori co.co.pro. . L'assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive, tratto tipico della subordinazione, è riscontrabile anche quando il potere direttivo del datore di lavoro viene esercitato de die in diem , consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione, nell'accettazione dell'esercizio del suddetto potere direttivo di ripetuta specificazione della prestazione lavorativa richiesta in adempimento delle obbligazioni assunte dal prestatore stesso. In tema di requisiti della subordinazione, si veda Cassazione 23846/2017 per la quale ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione nella specie di un’addetta alla ricezione di scommesse in un’agenzia ippica , il criterio rappresentato dall' assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l’assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo.