RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 16 NOVEMBRE 2018 N. 29627 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – DISCIPLINARE. Immediatezza della contestazione - Funzione - Difesa del lavoratore - Bilanciamento con il tempo necessario per l’accertamento dell’addebito - Condizioni. In tema di contestazione delle sanzioni disciplinari, lede il principio di immediatezza, determinando l'illegittimità della sanzione irrogata, la condotta del datore di lavoro che, a fronte della sostanziale ammissione dei fatti da parte del lavoratore, glieli contesti a distanza di tre mesi dall'accertamento senza che sussista la necessità di ulteriore istruttoria, dovendo il datore procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore di lavoro alla condotta inadempiente. In materia di licenziamento disciplinare, secondo Cassazione 27069/2018, ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti. Sul principio dell’immediatezza della contestazione si veda Cassazione 16841/2018 per la quale l’immediatezza va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa , con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. In tema di licenziamenti per motivi disciplinari, per Cassazione 10688/2017, non lede il principio di immediatezza, di cui all'art. 7 l. n. 300/1970, il datore di lavoro che, prima di procedere alla contestazione disciplinare nei confronti del lavoratore disponga indagini ispettive per meglio approfondire le responsabilità di quest'ultimo, quando ne abbia, quali elementi conoscitivi, soltanto la confessione, essendo la stessa potenzialmente revocabile ex art. 2732 c.c SEZIONE LAVORO 12 NOVEMBRE 2018 N. 28926 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - DONNE – MATRIMONIO. Divieto di licenziamento - Limitazione alla donna lavoratrice - Discriminazione di genere - Esclusione - Fondamento. In tema di divieto di licenziamento per causa di matrimonio, la limitazione alle sole lavoratrici madri della nullità prevista dall'art. 35 d.lgs. n. 198/2006 non ha natura discriminatoria, in quanto la diversità di trattamento non trova la sua giustificazione nel genere del soggetto che presta l'attività lavorativa, ma è coerente con la realtà sociale, che ha reso necessarie misure legislative volte a garantire alla donna la possibilità di coniugare il diritto al lavoro con la propria vita coniugale e familiare, ed è fondata su una pluralità di principi costituzionali posti a tutela dei diritti della donna lavoratrice. In relazione al licenziamento della lavoratrice nel periodo compreso tra la data della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze, si veda Cassazione 9736/2018 per la quale il licenziamento non può presumersi disposto per causa di matrimonio, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1 l. n. 7/1963, qualora il licenziamento giunga all'esito di un procedimento disciplinare avviato anteriormente alla richiesta delle pubblicazioni, non essendo ravvisabile alcun nesso tra la volontà datoriale di avviare il procedimento e la richiesta di pubblicazioni di matrimonio che intervenga nel corso dello stesso. In argomento si veda Cassazione 9467/2016 per la quale in tema di divieto di licenziamento a causa di matrimonio, la presunzione legale di cui all'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198/2006, in cui è stato trasfuso l'art. 1, comma 3, l. n. 7/1963, è collegata ad una tipica forma legale di pubblicità-notizia costituita dal compimento delle formalità preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 e segg. c.c., alle quali non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario.