RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 29 GENNAIO 2018 N. 2139 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO TUTELA REALE . Esercizio dell’opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione - Efficacia - Intimazione di un secondo licenziamento - Irrilevanza. Il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra sorge con la sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento e permane fino alla scadenza del termine di decadenza, decorrente dall’invito del datore alla ripresa del servizio o dalla comunicazione del deposito della sentenza contenente l’ordine di reintegrazione, ex art. 18, comma 5, stat. lav. ratione temporis ” vigente fino a tale momento il diritto del lavoratore di ottenere l'indennità fa parte del patrimonio giuridico del medesimo e risulta insensibile alle cause sopravvenute impeditive del concreto ripristino del rapporto, quali ad esempio l’intimazione di un nuovo licenziamento. In tema di licenziamenti, per Cassazione 21452/2013 il lavoratore può esercitare la facoltà di chiedere al datore l'indennità di cui all'art. 18, comma quinto, della legge 20 maggio 1970, n. 300, solo dopo l'emanazione della sentenza che dichiara l'illegittimità del licenziamento e ordina la reintegrazione nel posto di lavoro, a nulla rilevando che nelle more del giudizio, aderendo all'invito del datore, il lavoratore abbia ripreso il servizio, salvo che da tale reciproco comportamento delle parti possa desumersi che tra le stesse è intervenuto l'accordo, anche implicito, di ricostituzione del rapporto di lavoro. In argomento si veda Cassazione 24270/2016 per la quale in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, l'attribuzione al lavoratore delle retribuzioni non percepite dalla data di intimazione del licenziamento fino all'esercizio del diritto di opzione per l' indennità sostitutiva della reintegrazione, non comprende l' indennità sostitutiva delle ferie non godute, né i permessi per riduzione mensile dell'orario di lavoro r.o.l. , attesa la loro natura sia risarcitoria che retributiva, che spettano unicamente nel caso in cui il lavoratore, essendo in servizio effettivo, abbia svolto la propria attività nel corso di tutto l'anno senza fruirne, in quanto il dipendente licenziato, nel periodo intercorrente tra il recesso e l'esercizio dell' opzione per l' indennità, si trova in una situazione, sia pure forzata, di riposo analogo ragionamento vale per il riposo domenicale o le festività infrasettimanali.