RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 16 GENNAIO 2018 N. 836 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE . Assegnazione a mansioni non corrispondenti alla qualifica - Rifiuto di eseguire la prestazione - Legittimità - Presupposti - Fattispecie. Il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi senza avallo giudiziario di eseguire la prestazione richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 c.c. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, o che sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello di accertamento dell’illegittimità del licenziamento del lavoratore che, adibito a mansioni inferiori per circa due mesi, aveva eccepito l’inadempimento datoriale e si era assentato per oltre quattro giorni dal posto di lavoro . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 12696/12. Per Cassazione 831/16 il lavoratore adibito a mansioni che ritenga incompatibili con il proprio stato di salute può chiedere la destinazione a compiti più adeguati ma non, senza avallo giudiziario, rifiutare l'esecuzione della prestazione, potendo invocare l'art. 1460 c.c. solo se l'inadempimento del datore di lavoro sia totale ovvero sia talmente grave da pregiudicare irrimediabilmente le esigenze vitali del lavoratore. In senso conforme si veda Cassazione 8300/15 per la quale il lavoratore adibito a mansioni che ritenga non compatibili con il proprio stato di salute può chiedere di essere destinato a compiti più adeguati ma non sottrarsi a legittimi controlli medici da parte del datore di lavoro, che può essere chiamato a rispondere ex art. 2087 c.c., sicché, qualora il lavoratore rifiuti di sottoporsi ai richiesti accertamenti, il datore di lavoro è legittimato, ex art. 1460 c.c., a sospendere la corresponsione della retribuzione, a fronte della quale il dipendente può desistere dal proprio diniego, collaborando ex art. 1375 c.c., per la realizzazione della causa del contratto, ovvero recedere dal rapporto. SEZIONE LAVORO 29 GENNAIO 2018 N. 2135 PREVIDENZA ASSICURAZIONI SOCIALI - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO. Indebito versamento di contributi - Azione di ripetizione nei confronti dell'ente previdenziale - Legittimazione attiva esclusiva del datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore - Conseguenze. In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218/1952, verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege ”. Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alle quota predetta. Analogo principio di diritto è affermato da Cassazione 239/06 per la quale, inoltre, nel caso di indebito, il datore di lavoro ha l'obbligo, e non la facoltà, di richiedere all'ente previdenziale la restituzione della quota a carico del prestatore di lavoro e, comunque, deve effettuare il conguaglio tra i contributi versati per conto dei lavoratori medesimi e quelli effettivamente a carico di questi ultimi, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta può agire soltanto nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. Per Cassazione 26818/16 in tema di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai fini della proponibilità della domanda giudiziale per il rimborso di contributi indebitamente corrisposti all’INPS, è indispensabile la preventiva presentazione della domanda amministrativa, trattandosi di ipotesi non assimilabile alle domande di rimborso proposte dall’Istituto per sgravi contributivi indebitamente percepiti.