RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 15 GENNAIO 2018 N. 752 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Pubblico impiego privatizzato -Assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore - Diritto al trattamento retributivo proprio della qualifica superiore - Sussistenza - Condizioni e limiti - Fattispecie. Nel pubblico impiego contrattualizzato, in assenza di un atto formale di preposizione all’ufficio momentaneamente sprovvisto di titolare, affinché si possa configurare l’esercizio di fatto delle mansioni dirigenziali, con conseguente diritto al corrispondente trattamento economico, è necessario che queste siano state svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni dirigenziali ad un ispettore generale dell’Inps, in sostituzione della dirigente assente per maternità, valorizzando la sola sottoscrizione dei prospetti relativi alla distribuzione del lavoro straordinario, senza procedere alla preliminare individuazione dei compiti riservati alla titolare dell’ufficio . Nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, secondo Cassazione 8529/06, il conferimento di mansioni dirigenziali a un funzionario è illegittimo, ma, ove tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento economico. Per Cassazione 482/17 in materia di pubblico impiego contrattualizzato, all’annullamento dell’atto di conferimento di mansioni superiori, equiparabile all’annullamento del contratto di cui all’art. 2126 c.c., consegue l’intangibilità sia della retribuzione percepita per l'attività effettivamente svolta sia della pensione maturata alla stregua di essa, se calcolata in base a contributi indebitamente versati ma consolidati”, ex art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957, per il decorso del quinquennio dalla data del versamento.