RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 6 DICEMBRE 2017 N. 29249 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE. Transazione stipulata tra il creditore ed il cedente - Estensione al cessionario ex art. 2112 c.c. - Condizioni - Fondamento. In tema di trasferimento d’azienda, il cessionario, ove intenda avvalersi di una transazione stipulata anteriormente tra il creditore ed il cedente, non deve dichiarare di volerne profittare, ai sensi dell’art. 1304 c.c., prevedendo tale norma una solidarietà di tipo genetico che presuppone una contestualità dei comportamenti dei soggetti passivi dell’obbligazione al momento della conciliazione la responsabilità del cessionario ex art. 2112 c.c. sorge invece al momento dell’acquisto della titolarità dell’azienda ceduta, e si aggiunge all’obbligazione del cedente, realizzando un accollo cumulativo ex lege”, in un’ottica di garanzia per il creditore. Non sussistono precedenti specifici sul tema. In argomento si veda il principio affermato da Cassazione 4598/2015, per la quale l'art. 2112, comma 2, c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d' azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d' azienda, sicché non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell' azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori.