RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 18 DICEMBRE 2017 N. 30323 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO – OBIETTIVO. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Tutela ex art. 18 st.lav. nuova formulazione - Tutela cd. indennitaria cd. debole di cui al comma 6 - Inapplicabilità - Fondamento. In materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la tutela del lavoratore va individuata nei commi 4 c.d. tutela reintegratoria attenuata e 5 tutela indennitaria forte, con risarcimento dalle 12 alle 24 mensilità dell’art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92/2012, applicabili, rispettivamente, in caso di manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, ovvero in tutti gli altri casi in cui sia accertato che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo, non essendo invece applicabile la tutela prevista dal comma 6 del medesimo articolo c.d. tutela indennitaria debole, con risarcimento dalle 6 alle 12 mensilità , disposizione che opera esclusivamente nelle ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione, della procedura di cui all’art. 7 st. lav. ovvero della procedura conciliativa prevista dall’art. 7 l. n. 604/1966. Tra i precedenti in argomento si veda Cassazione n. 14021/16 per la quale, in tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla l. n. 92/2012 prevede di regola la corresponsione di un'indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, alle ipotesi residuali, che fungono da eccezione, nelle quali l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza, sicché la violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria, dovendosi escludere ricorra, in tal caso, la manifesta insussistenza delle ragioni economiche poste a fondamento del recesso.