RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO SENTENZA 26 SETTEMBRE 2017, N. 22375 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE. Denuncia del lavoratore di reati commessi dal datore di lavoro - Giusta causa - Esclusione - Condizioni - Infondatezza della denuncia - Irrilevanza - Limiti di continenza sostanziale e formale - Inapplicabilità. In tema di licenziamento, non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo la condotta del lavoratore che denunci all'autorità giudiziaria competente fatti di reato commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o la consapevolezza della insussistenza dell'illecito, e sempre che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti. E' di per sé sola irrilevante, in quanto non sufficiente a dimostrarne il carattere calunnioso, la circostanza che la denuncia si riveli infondata e che il procedimento penale venga definito con l’archiviazione della notitía criminis o con la sentenza di assoluzione, né in tali ipotesi, a differenza di quelle di esercizio del diritto di critica, rilevano i limiti della continenza sostanziale e formale, superati i quali la condotta assume carattere diffamatorio. Tra i precedenti conformi si veda Cass. n. 4125/17. Per Cass. n. 8077/14 la proposizione, da parte del dipendente, di denuncia penale nei confronti degli amministratori dell'ente pubblico-datore di lavoro per fatti illeciti dei quali sia venuto a conoscenza non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ma legittimo esercizio di diritti derivanti dagli artt. 21 e 24 Cost., a meno che non si dia prova della sua precipua volontà di danneggiare il datore di lavoro mediante false accuse, ovvero del superamento della soglia del rispetto della verità oggettiva con colpa grave o dolo, e fatta salva l'ipotesi in cui il dipendente, nel propalare la notizia in ambito lavorativo, abbia arrecato offesa all'onore ed alla reputazione del datore di lavoro. Anche la risonanza mediatica della legittima denuncia, peraltro, costituisce un elemento irrilevante ai fini disciplinari e non può essere addebitabile al dipendente, derivando dallo stesso ruolo pubblico degli incolpati, tranne nei casi in cui essa sia provocata artatamente dalla condotta dello stesso denunciante, o quando il contenuto della notizia sia falsato per effetto del suo intervento.