RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO SENTENZA 13 SETTEMBRE 2017 N. 21260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - CONTRATTO COLLETTIVO – INTERPRETAZIONE. Provvedimento disciplinare – Termine per la contestazione – Finalità – Termine per conclusione – Finalità - Art. 227 ccnl aziende terziario commercio – Termine per la comunicazione – Interpretazione. In tema di procedimento disciplinare, mentre il termine per la contestazione è volto a garantire la tempestività dell'esercizio del potere, in funzione della necessaria tutela del diritto di difesa del lavoratore ed in considerazione del principio del legittimo affidamento sulla irrilevanza disciplinare della condotta, il termine per la conclusione è finalizzato a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, che, una volta avviato il procedimento, implica una valutazione tempestiva da parte del datore di lavoro delle giustificazioni fornite dal lavoratore e una decisione, altrettanto tempestiva, sulla rilevanza della condotta e sulla scelta della sanzione da irrogare. Ne consegue che l'art. 227 del CCNL del 26 febbraio 2011 per i dipendenti delle aziende del commercio e del terziario va interpretato nel senso che è sufficiente che il datore abbia tempestivamente manifestato entro il termine ivi previsto la volontà di irrogare la sanzione, a nulla rilevando che quest'ultima sia portata a conoscenza del lavoratore successivamente alla scadenza del predetto termine. In argomento si veda Cassazione 5714/2015 per la quale in materia di licenziamento disciplinare, il termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle giustificazioni del lavoratore, di cui all'art. 49, comma 6, del c.c.n.l. per la formazione professionale convenzionata del 21 maggio 1996, decorre dalla data di ricevimento della lettera di contestazione disciplinare, rispondendo ad una esigenza di tutela del diritto di difesa del lavoratore, mentre quello di comunicazione del provvedimento disciplinare decorre dalla scadenza dei cinque giorni liberi successivi alla suddetta data di ricevimento, fermo restando che, qualora la comunicazione datoriale sia avvenuta senza il rispetto del suddetto termine, il provvedimento disciplinare non perde efficacia salvo che il lavoratore non dimostri che, a ragione di tale inosservanza, non ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa. Per Cassazione 5093/2011, l'art. 49 del C.C.N.L. per la formazione professionale, relativo al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1997, laddove stabilisce che il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro cinque giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni , si interpreta nel senso che esso fa riferimento, quanto alla scadenza dei cinque giorni, al momento della consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale per la spedizione al destinatario, non occorrendo, per il verificarsi dell'effetto impeditivo della decadenza, anche la ricezione dell'atto nel termine. SEZIONE LAVORO SENTENZA 22 SETTEMBRE 2017 N. 22172 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - RETRIBUZIONE – PRESCRIZIONE. Decorrenza della prescrizione - Dalla cessazione del rapporto in assenza di stabilità reale – Successivo riconoscimento della natura subordinata – Crediti derivanti da incarichi di dirigente – Inclusione. La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso, inclusi i crediti di un lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato, nonché quelli derivanti da incarichi dirigenziali. In tema di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore, per Cassazione 7640/2012 l'onere di provare la sussistenza del requisito occupazionale della stabilità reale, ai fini della decorrenza del termine in costanza di rapporto di lavoro grava sul datore di lavoro, che tale decorrenza eccepisca, dovendosi ritenere, alla luce della tutela ex art. 36 Cost., che la sospensione in costanza di rapporto costituisca la regola e l'immediata decorrenza l'eccezione. Né, in senso contrario, rileva il diverso principio, operante nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento, secondo il quale, a fronte della richiesta di tutela reale del lavoratore, spetta al datore di lavoro la prova dell'assenza della suddetta condizione, che rileva quale fatto impeditivo del diritto del lavoratore alla reintegrazione. In argomento si veda altresì Cassazione 5809/2010 per la quale in tema di decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro, occorre avere riferimento alla stabilità del rapporto medesimo in relazione non già alla qualifica formalmente riconosciuta al lavoratore, ma in relazione alla qualifica rivendicata in giudizio, dovendo determinarsi il regime di stabilità del rapporto in relazione alla disciplina legale che il lavoratore potrebbe far valere piuttosto che a quella illegittimamente imposta dal datore di lavoro. Ne consegue che, ove il dipendente abbia chiesto il riconoscimento della qualifica di dirigente, incompatibile con la stabilità reale, la prescrizione non decorre, purchè si tratti di riconoscimento della dirigenza apicale e non di fonte meramente contrattuale c.d. pseudo dirigenza , per la quale permangono le garanzie di legge contro il licenziamento illegittimo.