RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 8 AGOSTO 2017 N. 19699 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE. Azione per mobbing culminato con licenziamento - Azione di impugnativa del licenziamento - Presupposto di fatto comune - Frazionamento del credito - Esclusione - Ragioni. La proposizione, in giudizi separati, dell'azione per mobbing, al quale il lavoratore assuma collegato il licenziamento e quella di impugnativa di quest'ultimo, pur già adottato al momento di presentazione del primo ricorso, non comporta un frazionamento del credito - e ciò anche se il presupposto di fatto comune delle due azioni risieda nel denunciato mobbing -, in quanto le due azioni si presentano ontologicamente diverse, essendo la prima di condanna per il risarcimento del danno per lesione di un bene della vita la salute , mentre la seconda ha natura costitutiva, cui consegue, per legge, una condanna che ha ad oggetto la tutela di un diverso bene della vita il lavoro e lo status di lavoratore . Sussiste indebito frazionamento di pretese, dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio, anche nel caso di unico rapporto di lavoro, fonte di crediti di natura contrattuale e legale, con collegamento ancora più stretto se i giudizi siano promossi quando le obbligazioni sono note e consolidate per essersi il suddetto rapporto già concluso, con conseguente necessità di evitare l'aggravamento della posizione del debitore nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuali e in coerenza con il principio anche sovranazionale del giusto processo, volto alla razionalizzazione del sistema giudiziario, che non tollera frammentazioni del contenzioso con pericolo di giudicati contrastanti Cassazione 4016/2016. Qualora il lavoratore agisca in via monitoria per ottenere il pagamento di crediti retributivi e, con separato ricorso, per impugnare il licenziamento intimatogli, non sussiste un illegittimo frazionamento del credito, in quanto, benché all'interno di un unico rapporto, si è in presenza di crediti autonomi e distinti, scaturenti da diversi fatti costitutivi, aventi differenti regimi probatori e prescrizionali peraltro, l’imposizione di un’unica azione impedirebbe al creditore l’uso della tutela monitoria, praticabile per i soli crediti assistiti da prova scritta, né è conferente il richiamo alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., da valutarsi in relazione alla durata del singolo processo e non dei molteplici possibili processi fra le stesse parti Cassazione 26464/2016.