RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 14 LUGLIO 2017 N. 17528 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA – RECESSO. Inesistenza del patto di prova - Conseguenze - Tutela di cui all'art. 18, comma 7, st.lav. nuova formulazione - Applicabilità – Fattispecie. La locuzione di cui all’art. 18, comma 7, st.lav., come novellato dalla l. n. 92/2012, può altresì applicare” deve interpretarsi nel senso che, a fronte dell’inesistenza del fatto posto a base del licenziamento, il giudice, tenuto conto degli elementi del caso concreto, applica la reintegra, essendo esclusa ogni sua discrezionalità. Ove, viceversa, emerga che il fatto posto a fondamento del licenziamento esista, ma non sia ritenuto concretare un giustificato motivo oggettivo, trova applicazione la tutela indennitaria. Nella specie la S.C ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il fatto giustificativo del licenziamento fondato sul mancato superamento di un inesistente patto di prova . In argomento si veda Cassazione 16214/2016 per la quale la cessazione unilaterale del rapporto per mancato superamento della prova rientra nell'eccezionale fattispecie del recesso ad nutum di cui all'art. 2096 c.c., sottratto all'ordinaria disciplina di controllo delle ragioni del licenziamento, fermo restando, peraltro, che il richiamo al mancato superamento di un patto di prova non validamente apposto è inidoneo a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e giustifica l'applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, prevista dall'art. 18, comma 4, st.lav, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, applicabile ratione temporis .