RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 7 LUGLIO 2017 N. 16845 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Azione di accertamento delle voci utili ai fini del T.F.R Presupposti - Azione di condanna - Individuazione - Conseguenze - Prescrizione - Fattispecie. La prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, che decorre dalla cessazione del rapporto, non va confusa col diritto, che matura anche nel corso di esso, ad accertarne la quota temporaneamente maturata l'uno ha per oggetto una condanna necessariamente preceduta dall'accertamento , l'altro un mero accertamento. La diversità di contenuto e maturazione temporale dei due diritti soggettivi comporta il differente regime della prescrizione, senza che tale diversità possa essere esclusa dalla loro connessione, data dalla parziale comunanza di elementi costitutivi. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto l’imprescrittibilità dell’azione, meramente dichiarativa, diretta ad accertare voci utili alla futura liquidazione del t.f.r. . Il lavoratore può far valere il suo diritto al trattamento di fine rapporto mediante l'azione di accertamento, fin tanto che persista l'interesse ad eliminare uno stato di incertezza in ordine alle modalità di maturazione del trattamento sia nel caso in cui la composizione della base di computo del trattamento si stata conosciuta mediante la comunicazione degli accantonamenti, sia in quello in cui tale composizione possa venire in discussione a seguito dell'eventuale erogazione di anticipazioni , ovvero mediante l'azione di condanna, una volta che il rapporto sia cessato e si intenda ottenere la liquidazione di tale trattamento allorché venga proposta quest'ultima azione, diretta ad una diversa liquidazione mediante il ricalcolo del t.f.r., l'interesse ad agire, identificandosi, non tanto con l'eliminazione di uno stato di incertezza che si protrae de die in diem , quanto con il ricevimento di una somma di denaro in conseguenza di un inesatto adempimento, sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cui sono oggettivamente subordinate l'esistenza del diritto e la proposizione dell'azione, sicché soltanto da tale momento può decorrere la prescrizione Cassazione 2625/2010.