RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 8 NOVEMBRE 2016, N. 22653 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO TUTELA REALE . Requisito dimensionale - Arco temporale di riferimento - Determinazione - Criteri - Fattispecie. Ai fini della operatività della tutela reale, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell’impresa con riferimento al periodo di tempo antecedente al licenziamento, senza che abbiano rilevanza le contingenti e occasionali contrazioni o espansioni del livello occupazionale aziendale. Ne consegue che l’ambito temporale di riferimento non può essere definito aprioristicamente, dovendosi avere riguardo alla concreta organizzazione produttiva ed alla sua collocazione nel mercato e, in tal senso, al tempo necessario in concreto e con riferimento a quello specifico momento per configurare una ragionevole stabilità occupazionale, con valutazione che, costituendo apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva assunto quale arco temporale l’anno anteriore all’intimazione del recesso e disatteso la prospettazione del datore di lavoro che, per un’impresa non soggetta a fluttuazioni stagionali, chiedeva aversi riguardo al semestre . Tra i precedenti conformi si veda Cassazione 2460/2014. Per Cassazione 7989/2012 in tema di licenziamento individuale, ai fini dell’accertamento del requisito dimensionale richiesto per l’applicabilità dell’art. 18 stat. Lav., ove un’articolazione aziendale sia priva di autonomia, il numero dei relativi dipendenti va sommato a quello dei lavoratori operanti presso la unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in altro comune. Ancora, ai fini dell’operatività della disciplina riguardante il regime di stabilità reale, secondo Cassazione 6754/2008, il requisito dimensionale dell’impresa in rapporto al numero dei dipendenti occupati, stabilito dall’art. 18 della legge 300/1970, come modificato dall’art. 1 della legge 108/1990, deve tenere conto dei lavoratori a tempo parziale in proporzione della sola quota di orario effettivamente svolto e tale modalità di calcolo va applicata, per non incorrere in irragionevoli e quindi costituzionalmente illegittime disparità di trattamento, anche in riferimento a periodi precedenti all’entrata in vigore dell’art. 6 del D.Lgs. 61/2000, che una siffatta regola ha esplicitato. In argomento si rinvia altresì al principio espresso da Cassazione 14815/2005 per la quale nel caso di azienda consortile che abbia alle proprie dipendenze lavoratori con rapporto di natura pubblicistica ed altri con rapporto di lavoro subordinato in regime privatistico, si deve tener conto, ai fini della verifica dell’esistenza del requisito dimensionale previsto per l’applicabilità della tutela di cui all’art. 18 della legge 300/1970, di tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla natura pubblica o privata dei relativi rapporti di lavoro.