RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 26 LUGLIO 2016, N. 15416 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBRETTO DI LAVORO - CERTIFICATO DI LAVORO. Annotazioni e dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro - Indice presuntivo della durata e del contenuto del rapporto di lavoro - Condizioni - Scheda professionale - Rilevanza. Le annotazioni e le dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro, aventi natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare la durata e il contenuto del rapporto di lavoro ma possono, in concorso con altri idonei elementi, costituire un valido indice presuntivo, apprezzabile dal giudice di merito, in rapporto alle altre risultanze istruttorie, nell’ambito del suo potere di valutazione discrezionale della prova ex art. 116 Cpc analogamente, un ruolo di qualificato indice dimostrativo del rapporto di lavoro può essere assunto dalla cd. scheda professionale modello introdotto con Dm 30 maggio 2001 e abrogato con Dm 30 ottobre 2007 , contenente informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore rilasciata dal competente servizio per l’impiego, soggetto titolare di potestà certificatoria. Identico principio di diritto è espresso in argomento da Cassazione 4019/2016 ed ancor prima da Cassazione 9290/2000.