RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 18 LUGLIO 2016, N. 14637 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE. Declaratoria di illegittimità del licenziamento e reintegra nel posto di lavoro - Riforma della sentenza in appello - Demansionamento nel periodo intermedio - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza. Il demansionamento del lavoratore, temporaneamente riammesso in servizio a seguito di pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento, costituisce fatto illecito suscettibile di tutela risarcitoria anche quando la pronuncia venga successivamente riformata in sede di gravame, atteso che la fictio iuris ”, per la quale la declaratoria di legittimità del licenziamento a seguito della riforma della sentenza resa in prime cure determina l’effetto della risoluzione ex tunc ” del rapporto di lavoro, non può valere a porre nel nulla la condotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell’arco temporale coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro era stato riattivato. Il diritto all’immagine professionale del lavoratore per Cass. n. 8709/16, rientra tra quelli fondamentali tutelati dall’art. 2 Cost. la cui risarcibilità va riconosciuta anche in presenza di lesioni di breve durata. In forza dell’art. 2103 cc per Cass. n. 18121/14, il prestatore di lavoro nella specie, dirigente responsabile del servizio di call center” deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, non rilevando in alcun modo che l’assegnazione a mansioni inferiori nella specie, al servizio di cosiddetto telesportello”, destinato a raccogliere informazioni e reclami degli utenti sia temporanea, o effettuata solo per il tempo occorrente alla realizzazione di una nuova struttura produttiva. In argomento si veda anche Cass. n. 19778/14 per la in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, di natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.