RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 18 LUGLIO 2016, N. 14634 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE. Dirigente pubblico - Liquidazione dell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo - Complessità del dato normativo - Irrilevanza - Esclusione - Fondamento. La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale, in relazione alle modalità di esercizio del potere di recesso del datore di lavoro pubblico dal rapporto di lavoro dirigenziale, non rileva ai fini di escludere o limitare la liquidazione dell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo ex art. 18 della legge 300/1970, in quanto i doveri di informazione, conoscenza e comprensione del significato della legge costituiscono diretta esplicazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale, che deve informare, in particolar modo, la condotta delle P.A., indipendentemente dagli orientamenti interpretativi giurisprudenziali, i cui mutamenti possono assumere rilievo solo ove riguardino una norma processuale e comportino, in danno della parte, una decadenza o una preclusione prima escluse. In tema di responsabilità amministrativa tributaria, secondo Cassazione 13076/2015, la condizione d’inevitabile incertezza normativa tributaria” sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un’oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d’individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l’incertezza soggettiva, derivante dall’ignoranza incolpevole del diritto o dall’erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa. Per Cassazione 5962/2013, affinché un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinché si possa parlare di prospective overruling”, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso che il suddetto overruling” comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. La prima e la terza condizione non ricorrono nel caso di mutamento della giurisprudenza in ordine alle garanzie procedimentali di cui all’art. 7, secondo e terzo comma, della legge 300/1970, non equiparabili a regole processuali, perché finalizzate non già all’esercizio di un diritto di azione o di difesa del datore di lavoro, ma alla possibilità di far valere all’interno del rapporto sostanziale una giusta causa o un giustificato motivo di recesso. In applicazione di tale principio, espresso in relazione al mutamento di giurisprudenza conseguente a Sezioni Unite 7880/2007 che aveva esteso l’ambito applicativo dell’art. 7 della legge 300/1970 a tutte le categorie di dirigenti, a prescindere dalla specifica collocazione assunta nell’impresa, la S.C., ritenendo che la richiamata pronuncia non costituisse un mutamento di giurisprudenza, avendone invece composto un contrasto, ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato l’illegittimità del licenziamento di un dirigente apicale, non preceduto dalla procedura di contestazione.