RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 6 LUGLIO 2016, N. 13790 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE APPALTO DI MANO D’OPERA . Licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto - Inesistenza - Attribuzione del rapporto di lavoro effettivo all’appaltante. Il licenziamento intimato al lavoratore dal datore di lavoro interposto è giuridicamente inesistente, atteso che l’appaltatore interposto è estraneo al rapporto di lavoro effettivo che intercorre direttamente con l’appaltante, sicché, anche nell’ipotesi in cui il licenziamento sia stato intimato anteriormente alla dichiarazione giudiziale di illiceità dell’appalto, il lavoratore può far valere il rapporto costituitosi ex lege” con l’interponente. Tra i precedenti in senso conforme si veda Cassazione 11957/2000 e Cassazione 6926/2000 che nella fattispecie in esame configura una ipotesi di inefficacia del licenziamento intimato dal soggetto interposto, privo del potere di recesso. Ancora in senso conforme si veda Cassazione 5595/1998 per la quale in ipotesi di interposizione fittizia nel rapporto di lavoro il potere di recesso deve essere esercitato dal contraente reale e non già da quello fittizio. Pertanto il licenziamento intimato dal soggetto interposto, privo del potere di recesso, è inefficace, sicché, non potendo incidere sul rapporto reale, non richiede al lavoratore, che agisce per l’adempimento, alcuna impugnazione, né decorre il termine di decadenza di cui all’art. 6 della legge 604/1966.