RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 19 APRILE 2016 N. 7716 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI . Lavoro a progetto - Forma scritta ad probationem - Indicazione del progetto - Necessità - Forma obbligata della dichiarazione - Esclusione. In tema di contratto di lavoro a progetto, l'art. 62 del d.lgs. n. 276 del 2003, che ne richiede la stipula in forma scritta e prescrive l'indicazione a fini probatori del progetto e del programma di lavoro, non impone anche una forma obbligata di dichiarazione sicché il contenuto della prestazione oggetto del contratto può anche desumersi dal testo complessivo del documento con cui le parti hanno regolato il loro rapporto. Non sussistono precedenti specifici in termini. In tema di lavoro a progetto si veda Cassazione 22289/2014 per la quale ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti iniziale o sopravvenuta , rispetto al nomen iuris adottato dalle parti e ciò anche nel caso di contratto di lavoro a progetto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Per Cassazione 15992/2013 il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall'art. 61 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione.