RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 18 APRILE 2016 N. 7671 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO – INTERPRETAZIONE . Violazione di contratto collettivo del pubblico impiego privatizzato - Art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Ricorso in cassazione - Censura diretta dei contratti collettivi nazionali - Applicabilità ai contratti collettivi regionali - Esclusione - Fondamento. In tema di contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., è norma di stretta interpretazione sicché non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali ivi non contemplati. In tema di ricorso per cassazione per violazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego contrattualizzato ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001 , per Cassazione 8254/2010, sono inammissibili le censure relative al vizio di motivazione nell'interpretazione della clausola controversa, stante l'irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimità di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato. Nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, per Cassazione 9343/2014 la procedura di accertamento di cui all'art. 64 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, norma speciale rispetto all'art. 420 bis cod. proc. civ., mira a risolvere in via pregiudiziale le questioni concernenti l'efficacia, la validità o l' interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale sottoscritto dall'ARAN ogni qualvolta, per la definizione della controversia, risulti necessario risolvere una di dette questioni, così da contenere le liti seriali ed assicurare uniformità e certezza delle interpretazioni relative a contratti collettivi nazionali del settore pubblico. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso a tale procedura quando la questione abbia ad oggetto una posizione individuale, rispetto alla quale l' interpretazione delle norme contrattuali presupponga la decisione di questioni di merito da cui discenda l'applicazione o meno delle norme interpretate. In argomento si veda infine Cassazione 14774/2010 per la quale il ricorso per l'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi, ai sensi dell' art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 è ammesso soltanto in relazione a pronunce dei giudici ordinari, e non anche con riferimento a decisioni dei giudici amministrativi, che sono impugnabili davanti alla Corte di cassazione soltanto per motivi inerenti la giurisdizione, in considerazione dell'organizzazione del sistema giurisdizionale dei cittadini disegnato dalla Costituzione e, in particolare della garanzia di indipendenza da essa attribuita agli organi di giurisdizione amministrativa.