RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 14 GENNAIO 2016, N. 495 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI. Inadempimento del datore di lavoro dell’obbligo di corretta attuazione di procedure selettive - Conseguenze - Esclusione del lavoratore - Risarcimento danni da perdita di chance” - Oneri probatori a carico del lavoratore - Fattispecie. Il lavoratore che lamenti la violazione, da parte del datore di lavoro dell’obbligo di osservare la par condicio” fra gli aspiranti alla promozione e chieda il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance” deve fornire gli elementi atti a dimostrare, seppure in modo presuntivo, e sulla base di un calcolo delle probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, che non può derivare dal calcolo matematico tra numero dei concorrenti e funzioni da assegnare, dovendo essere comparati titoli e requisiti posseduti dai candidati. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria per perdita di chance” di un docente, al quale era stata negata l’assegnazione della funzione obiettivo” di cui all’art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 26 maggio 1999, che a detto fine prevede la valutazione comparativa delle esperienze professionali e culturali e la frequenza di corsi di formazione, non avendo il ricorrente allegato elementi, neppure di carattere presuntivo, idonei ad avvalorare l’ipotesi di sua prevalenza sugli altri concorrenti . In tema di concorsi interni, si veda Cassazione 16233/2012 afferma che il datore di lavoro che intende procedere alla copertura di posti di qualifica superiore mediante una selezione del personale di tipo concorsuale interno assume un obbligo contrattuale, nei confronti di ciascun dipendente partecipante, all’osservanza delle regole procedurali e delle norme di selezione con le quali ha autodisciplinato la propria discrezionalità, secondo i principi di correttezza e buona fede la violazione di tali criteri comporta il risarcimento del danno che al lavoratore può derivare per perdita di chance”, e tale danno va risarcito sulla base del tasso di probabilità che egli aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente. In argomento si veda anche Cassazione 3415/2012 per la quale nel caso di datore di lavoro tenuto a effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, egli, per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri e dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente la scelta effettuata. In difetto, il lavoratore ha pertanto diritto al risarcimento del danno da perdita di chance”, non condizionato alla prova, da parte sua, che la scelta, ove correttamente eseguita, si sarebbe certamente risolta in suo favore.