RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 13 GENNAIO 2016, N. 355 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA EFFICACIA - IN GENERE. Pubblico impiego privatizzato - Contratti collettivi di diverso ambito territoriale nazionale, regionale, provinciale, aziendale - Contrasto - Superamento - Criteri. In tema di pubblico impiego privatizzato nella specie, a tempo determinato presso la regione Sicilia quale forestale , il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale nazionale, regionale, provinciale, aziendale va risolto non già in base al criterio della gerarchia, riconoscendo prevalenza alla disciplina di livello superiore, o temporale criterio che, assegnando prevalenza al contratto più recente, è determinante solo nel caso di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello , ma secondo il principio di autonomia e, reciprocamente, di competenza , alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali pongono, con statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività. In argomento si veda Cassazione 12098/2010 per la quale il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale nella specie, nazionale e regionale va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cc, prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus” senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 cc, fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello. In argomento si veda anche Cassazione 9146/2009 per la quale la contrattazionecollettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti daicontratticollettivinazionali, restando escluso che le Pubbliche Amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrastocon i vincoli risultanti daicontratticollettivinazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.