RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 12 GENNAIO 2016, N. 281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – DISCIPLINARE. Immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - Carattere relativo in dipendenza delle circostanze - Accertamento del giudice del merito - Necessità - Fattispecie. In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito. Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l’eccesso temporale in ipotesi di licenziamento intimato all’esito di un’indagine ispettiva durante la quale il datore non aveva mai dato ad intendere di voler soprassedere alla verifica disciplinare . Tra i precedenti in materia di licenziamento disciplinare, si veda Cassazione 13995/2014 per la quale, qualora sia disposta la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale, permane l’interesse del datore di lavoro ad accertare con sicurezza i fatti incompatibili con la prosecuzione del rapporto, dovendosi intendere l’immediatezza della contestazione in senso relativo e, dunque, compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, allorché l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero la complessità della struttura organizzativa dell’impresa sia suscettibile di far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo. In senso conforme si veda Cassazione 20719/2013 per la quale l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore, con la precisazione che detto requisito va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo.