RASSEGNA DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO 27 OTTOBRE 2015, N. 21875 LAVORO -LAVOROSUBORDINATO ESTINZIONE DEL RAPPORTO LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PER GIUSTIFICATO MOTIVO – OBIETTIVO. Riduzione dell’orario di lavoro Rifiuto dellavoratore Giustificato motivo oggettivo di licenziamento Esclusione Limiti Effettive esigenze economiche e organizzative del datore dilavoro Necessità Prova. In tema di trasformazione del rapporto dilavoroda tempo pieno a tempo determinato, l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 61/2000, ratione temporis” vigente, secondo cui il rifiuto dellavoratoredi riduzione dell’orario dilavoronon costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento, va interpretato alla luce della normativa comunitaria e della giurisprudenza costituzionale, sicché restano comunque salve le effettive esigenze economiche ed organizzative del datore dilavoro, la prova della cui sussistenza incombe su quest’ultimo, che siano tale da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno. In argomento si veda Cassazione 14215/2005 per la quale nell’ipotesi di licenziamentomotivato da determinate esigenze relative ad una riorganizzazione aziendale finalizzata ad una più economica gestione mediante la trasformazione di alcuni rapporti da tempo pieno a tempo parziale, ai fini della sussistenza o meno del giustificato motivo obiettivo di recesso nel caso di rifiuto della trasformazione, rileva la presenza delle cosiddette clausole elastiche, che ora legittime a determinate condizioni secondo il D.Lgs. 61/2000 erano vietate ai sensi dell’art. 5 del Dl 726/1984 convertito nella legge 863/1984 , applicabile ratione temporis”, il quale nel quadro di una rigorosa predeterminazione della collocazione temporale dell’orariodilavoro escludeva la possibilità di attribuire al datore dilavorola facoltà di disporre unilateralmente variazioni dei tempi della prestazione. Sul medesimo argomento sotto altro profilo si veda Cassazione 9769/2011 per la quale in tema di prestazioni di lavoro subordinato nella specie, presso aziende di credito , la mancata concessione della trasformazione a part time” del rapporto a tempo pieno, ove nel caso concreto quest’ultima risulti giuridicamente doverosa, ai sensi e per gli effetti della contrattazione collettiva, costituisce violazione dei criteri di buona fede e correttezza che debbono ispirare l’esecuzione del contratto e, quindi, inadempimento contrattuale, di cui si può chiedere l’accertamento in relazione alla domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata trasformazione del rapporto di lavoro .